Schiavitù nell'antica Roma: differenze tra le versioni

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Nell'epoca del grande espansionismo romano (II-I secolo a.C.) agli schiavi non era garantito nessun basilare diritto, tanto che un padrone poteva uccidere uno schiavo nel pieno rispetto della legge (''ius vitae ac necis''). Nel [[I secolo a.C.]] vennero, però, istituite le prime leggi a favore degli schiavi: la [[Lex Cornelia Sullæ de sicariis et veneficis|legge Cornelia]], dell'[[82 a.C.]] proibì che il padrone potesse uccidere lo schiavo senza giustificato motivo e la [[legge Petronia]], del [[32 a.C.|32]], rimosse l'obbligo dello schiavo di combattere nel [[Circo]] se richiestogli dal proprietario. Comunque l'uccisione degli schiavi era un evento molto raro, dato che gli schiavi erano un bene molto costoso e capace di generare rendite<ref>Certo, ci furono delle eccezioni: di [[Publio Vedio Pollione]], un cittadino di Roma, si dice che alimentasse le aragoste ed i pesci del suo acquario con i corpi dei suoi schiavi. [[Graziano]], un imperatore romano del quarto secolo, promulgò invece una legge secondo la quale ogni schiavo che accusasse il suo padrone di un crimine doveva essere immediatamente bruciato vivo.</ref>. Tuttavia, in caso di grandi rivolte, come le [[guerre servili]] che funestarono l'età repubblicana, i romani non esitavano a punire gli schiavi ribelli con [[Crocifissione|crocifissioni]] di massa lungo le [[Via consolare|vie consolari]], come monito per gli altri schiavi.
 
La situazione degli schiavi migliorò soprattutto in età imperiale. [[Claudio]] stabilì che se un padrone non dava cure ad uno schiavo malato e questi veniva ricoverato da altri presso il tempio di [[Esculapio]], in caso di guarigione diventava libero, se invece lo schiavo moriva il padrone poteva essere incriminato. Il filosofo ispano-romano [[Lucio Anneo Seneca]] (non cristiano, di epoca [[Nerone|neroniana]], contrario anche ai giuochi gladiatorii)<ref>Lucio Anneo Seneca, ''Epistola 47 ad Lucilium''.</ref>, esortava a non maltrattare e a non uccidere gli schiavi, anche se questo comportamento non comportava un'infrazione diretta della [[Diritto Romano|legge romana]]. [[Domiziano]] vietò la castrazione; [[Publio Elio Traiano Adriano|Adriano]] istituìpermise il diritto dila vendita delle schiave ai postriboli, inoltre punì i maltrattamenti inflitti dalle matrone alle loro schiave; [[Marco Aurelio]] garantì il diritto di asilo per i fuggitivi nei templi e presso le statue dell'imperatore.<ref>{{Cita|Birley 1987|p. 133}}.</ref>
 
=== Tardo Impero (III-V secolo d.C.) ===