Udienza preliminare: differenze tra le versioni
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{{F|diritto penale|marzo 2013}}
L<nowiki>'</nowiki>'''udienza preliminare''', nel [[diritto processuale italiano]], è quell'[[udienza (diritto)|udienza]] che si tiene dinanzi al [[Giudice dell'udienza preliminare|gudice dell'udienza preliminare]] (GUP) successivamente alla richiesta di [[rinvio a giudizio]] effettuata dal [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]].
L'
==Procedura==
===Deposito della richiesta===
Regolata dagli articoli 416 e seguenti del [[codice di procedura penale]], l'udienza è preceduta dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio presso la [[Cancelliere (ordinamento giudiziario italiano)|cancelleria]] del
Almeno 10 giorni prima dell'udienza il G.U.P., tramite la cancelleria, notifica all'imputato e alla [[persona offesa]] (P.O.) la richiesta di rinvio a giudizio, precedentemente depositata dal P.M., oltre all'avviso del giorno, ora e luogo in cui si terrà l'udienza. Sempre almeno 10 giorni prima dell'udienza il GUP deve comunicare al P.M., ai difensori dell'imputato e agli eventuali difensori delle
===Costituzione delle parti===
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Dall'entrata in vigore della [[legge n.479/1999]], che ha introdotto l'articolo 420 BIS, era possibile, per il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] dichiarare [[Contumacia|contumace]] un imputato già nel corso dell'udienza preliminare.
La medesima disposizione accorda peraltro al
In caso di impossibilità dell'imputato dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, il giudice rinvia l'udienza e dispone il rinnovo dell'avviso, stesso discorso per l'avvocato difensore (qualora non abbia però disposto un sostituto o non difenda congiuntamente). Anche le probabilità per l'idoneità della causa di forza maggiore o di caso fortuito sono valutate liberamente dal giudice, e anche in questo caso non impugnabili o discutibili.
Se non
Il nuovo sistema introdotto nel 2014
in seguito di varie condanne da parte della [[Corte europea dei diritti dell'uomo|Corte di Strasburgo]], con la Legge 28/4/2014, n. 67, il legislatore ha eliminato l'istituto della contumacia.
Con la nuova normativa, quando la notificazione all'imputato della prima udienza non risulta possibile, il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, il Giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso, provvedendo ad ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il Giudice fissa la data per la nuova udienza.
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Il [[pubblico ministero]], che deve intervenire per primo, espone sinteticamente i risultati delle [[indagini preliminari]] e gli elementi di prova a giustificazione del rinvio a giudizio da lui richiesto. Successivamente l'imputato può rilasciare dichiarazioni spontanee o chiedere di essere sottoposto ad [[interrogatorio]], per il quale si applicano le disposizioni degli art. 64 e 65 c.p.p. In verità, su richiesta di parte, il giudice può disporre che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli art. 498 e 499 c.p.p., col risultato che le dichiarazioni rese dall'imputato acquistano, in via del tutto eccezionale per la fase preliminare, i connotati di vera e propria prova.
Dopo l'imputato hanno il diritto di parlare i difensori vari, nell'ordine della [[parte civile]], del [[responsabile civile]], della [[obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]] e infine dell'imputato stesso. Il
===Provvedimento===
La discussione è l'ultima fase prima del provvedimento del giudice, che può ritenere di poter decidere alla base dello stato degli atti oppure no. Nel primo caso dichiara chiusa la discussione ed emana un decreto con cui dispone il giudizio, ovviamente con accoglimento della richiesta del PM. Nel secondo caso, può indicare al PM nuove indagini da svolgere o disporre l'assunzione di nuove prove, anche d'ufficio, determinanti per la pronuncia della sentenza di [[Sentenza di non luogo a procedere|non luogo a procedere]].
==Funzione==
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===Filtro===
La prima funzione, disciplinata dall'art.425 {{cpp}}, risponde alle esigenze di filtrare imputazioni azzardate e lo sfociare in dibattimento di azioni penali esercitate erroneamente, grazie alla [[sentenza di non luogo a procedere]]. Proprio questa funzione, con l'introduzione dell'udienza preliminare nella riforma codicistica{{Chiarire|2=Quale? Di quando?}}, aveva creato notevoli contrasti in dottrina per circa un decennio: si discostava infatti la sentenza di proscioglimento dell'udienza preliminare dall'[[archiviazione]] delle indagini preliminari, sia per il dettato, poi riformato nel '93, che disponeva l'evidenza della prova negativa, sia successivamente quando prevedeva per lo stesso proscioglimento la prova negativa e non quella contraddittoria, mancante o insufficiente.
Le numerose critiche furono accolte dal legislatore nella legge n.479/1999, con la modifica del comma terzo dello stesso art.425 che prevede esplicitamente
{{Citazione|il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non ideonei a sostenere l'accusa in giudizio.|art.425 comma 3° {{cpp}} }}
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