Giudice dell'udienza preliminare: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
{{W|diritto|maggio 2019}}
Il '''giudice dell'udienza preliminare''' (in acronimo '''GUP''') in [[Italia]] è la [[giudice|figura preposta]] a decidere, durante l'[[udienza preliminare]], sulla richiesta del [[pubblico ministero]] di [[rinvio a giudizio|rinviare a giudizio]] l'indagato.
La figura venne introdotta con l'approvazione del nuovo [[Diritto processuale penale|codice di procedura penale]] (DPR 22 settembre 1988, n. 447).<ref>Tale decreto è stato pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] del 24 ottobre 1988, n. 250</ref>
Per meglio comprendere questa figura va detto che il procedimento penale si articola generalmente in tre fasi: la fase delle indagini preliminari, sotto l'avvio del pubblico ministero, e coordinato per le decisioni che sono eventualmente necessarie con il [[Giudice per le indagini preliminari]] (GIP), la fase dell'udienza preliminare dinanzi al GUP e il [[dibattimento]]. Il giudice dell'
==Funzioni==
Line 9 ⟶ 11:
===Riti speciali===
In alcuni riti speciali, il GUP decide sulla proposta di [[Applicazione della pena su richiesta delle parti|patteggiamento]] (nel qual caso emette sentenza ricorribile solo in [[Corte suprema di cassazione|Cassazione]]); decide, inoltre, il processo laddove l'indagato richieda l'applicazione del [[Giudizio abbreviato|rito abbreviato]].
==Poteri==
Può emettere sentenza di non luogo a procedere se in presenza di una [[Cause di estinzione del reato|causa di estinzione del reato]], in presenza di una causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il fatto non sussiste o se l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato.
Ha la facoltà di emettere un decreto che dispone il rinvio a giudizio, contenente generalità, indicazioni, termini di comparizione.
Se un giudice ha valutato le prove
==Riferimenti normativi==
|