Giudice dell'udienza preliminare: differenze tra le versioni

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Il '''giudice dell'udienza preliminare''' (in acronimo '''GUP''') in [[Italia]] è la [[giudice|figura preposta]] a decidere, durante l'[[udienza preliminare]], sulla richiesta del [[pubblico ministero]] di [[rinvio a giudizio|rinviare a giudizio]] l'indagato.
 
La figura venne introdotta con l'approvazione del nuovo [[Diritto processuale penale|codice di procedura penale]] (DPR 22 settembre 1988, n. 447).<ref>Tale decreto è stato pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] del 24 ottobre 1988, n. 250</ref>
 
Per meglio comprendere questa figura va detto che il procedimento penale si articola generalmente in tre fasi: la fase delle indagini preliminari, sotto l'avvio del pubblico ministero, e coordinato per le decisioni che sono eventualmente necessarie con il [[Giudice per le indagini preliminari]] (GIP), la fase dell'udienza preliminare dinanzi al GUP e il [[dibattimento]]. Il giudice dell'UPudienza preliminare valuta le prove con un giudizio prognostico, pertanto se ritiene sufficienti le [[Prova (ordinamento penale italiano)|prove]] raccolte nella fase delle indagini preliminari dispone il decreto di [[rinvio a giudizio]] (dinanzi ad un giudice diverso, il giudice del dibattimento), altrimenti decide con [[sentenza di non luogo a procedere]].
 
==Funzioni==
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===Riti speciali===
In alcuni riti speciali, il GUP decide sulla proposta di [[Applicazione della pena su richiesta delle parti|patteggiamento]] (nel qual caso emette sentenza ricorribile solo in [[Corte suprema di cassazione|Cassazione]]); decide, inoltre, il processo laddove l'indagato richieda l'applicazione del [[Giudizio abbreviato|rito abbreviato]].
 
==Poteri==
Può emettere sentenza di non luogo a procedere se in presenza di una [[Cause di estinzione del reato|causa di estinzione del reato]], in presenza di una causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il fatto non sussiste o se l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato.
 
Ha la facoltà di emettere un decreto che dispone il rinvio a giudizio, contenente generalità, indicazioni, termini di comparizione.
 
Se un giudice ha valutato le prove come GUP, e cioè come giudice dell'udienza preliminare, e ha disposto il giudizio (es.: per il sig. Tizio imputato di danneggiamento) non può poi far parte del [[collegio giudicante]] che deciderà sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato (sempre il sig. Tizio). Ciò non toglie che potrà partecipare ad un processo che vede lo stesso imputato (es. sempre il signor Tizio) ma che sia imputato per un reato diverso (ad esempio per rapina invece che per danneggiamento).
 
==Riferimenti normativi==