Psicoterapeuta: differenze tra le versioni
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In [[Italia]] l'attività dello psicoterapeuta è regolamentata ex art. 3 della [[Legge]] n° 56 del 18 febbraio 1989 (Ordinamento della professione di [[psicologo]]), che obbliga il professionista a conseguire una specializzazione post universitaria in [[psicoterapia]], presso una scuola di specializzazione pubblica (universitaria) o privata riconosciuta dal [[Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca]]. A tali scuole possono accedere solo i laureati in psicologia o medicina iscritti ai rispettivi [[Albo professionale|Albi professionali]].
Il medico specializzato in [[psichiatria]] o in [[neuropsichiatria]] è autorizzato – a condizione di aver svolto attività psicoterapeutiche professionalizzanti nel suo percorso specialistico – ad esercitare la psicoterapia, chiedendone l'annotazione al proprio Ordine provinciale di appartenenza.
Allo stesso modo, ai sensi del D. M. 24/07/06, lo [[psicologo]] specializzato in una delle scuole di specializzazione universitaria di area psicologica, |url=http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2019-04-12/psicologia-apre-porte-cinque-specializzazioni-182119.php?uuid=ABKMa5nB&refresh_ce=1&fbclid=IwAR1f4wSePeaagcvNLKyzdmzv14PtOFoUvnXr6GEPLYYYqM0dcG63F2MQFyY|titolo=Psicologia apre le porte a cinque specializzazioni |data=15 aprile 2019|accesso=23 maggio 2019}}</ref>, a condizione che nel suo percorso specialistico abbia svolto attività psicoterapeutiche professionalizzanti, è autorizzato all'esercizio della psicoterapia, chiedendone l'annotazione al proprio Ordine regionale di appartenenza. Dunque, sia i medici che gli psicologi specialisti nelle discipline suddette, pur non avendo conseguito una formazione specialistica propriamente psicoterapeutica, sono autorizzati ad esercitare la psicoterapia. ==Note==
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