L''''ostilità''' o ''atteggiamento ostile'' (dal latino ''hostilitas'' -''atis'') è da intendersi sia come il [[sentimento]] o [[comportamento]] malevolo (da nemico) verso una persona, sia come l'azione di offesa o di difesa che uno [[Stato]] può intraprendere verso un altro Stato con il quale si trovi in stato di [[guerra]].
== Diritto internazionale<ref>Treccani, ostilità, diritto, Roma, 1996</ref> ==
Le norme in materia di ostilità sono regolate dalla [[Convenzione dell'Aia (1907)|Convenzione dell'Aia]] del 18 ottobre [[1907]] nella quale sono contenute le regole in materia di "apertura delle ostilità" e relative leggi e consuetudini in materia di guerra terrestre.<br>
La Convenzione dell'Aia è stata seguita dalle quattro [[Convenzioni di Ginevra]] del 12 agosto [[1949]] e relativi [[Protocollo (cerimoniale)|protocolli]] dell'8 giugno [[1977]] in materia di protezione dei civili durante la guerra.
In base alle normative di cui sopra è fatto divieto di cominciare le ostilità in assenza di un preavviso contenuto in una [[dichiarazione di guerra]] o fatte precedere da un [[ultimatum]] contenente una dichiarazione di guerra condizionata; è da sottolineare come le ostilità tra due stati non debbano tuttavia essere identificate necessariamente con lo "stato di guerra", ossia, nonostante l'avvenuta dichiarazione di guerra, esse possono non svolgersi o cessare prima che lo stato di guerra abbia termine nel caso in cui vengano posti in essere un [[armistizio]], una [[Cessate il fuoco|tregua]] od un [[cessate il fuoco]].
== Note ==
<references />
== Bibliografia ==
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*La Piccola Treccani, Dizionario Enciclopedico, Vol. VIII, Roma, 1996
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== Voci correlate ==
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*[[Diritto internazionale]]
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*[[Soggetto di diritto]]
*[[Conflitto (psicologia)]]
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== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{portale|diritto|guerra|linguistica|storia}}
[[Categoria:Diritto internazionale]]
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