Gerarchia delle fonti: differenze tra le versioni

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==Descrizione==
===Fonti costituzionali===
*Al primo livello della gerarchia delle fonti, si pongono la [[Costituzione]], le [[leggi costituzionali]] e gli [[statuto speciale|statuti regionali]] (delle regioni a statuto speciale), i [[trattati sull'Unione europea|trattati europei]]. La [[Costituzione della Repubblica Italiana]], entrata in vigore il 1º gennaio [[1948]], è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida: "lunga" perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi", riguardando anche altre materie<ref>Roberto Bin & Giovanni Pitruzella, ''Diritto costituzionale'', Giappichelli Editore, Torino, VII ed., 2006, p. 104.</ref>, "rigida" in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto ''aggravato'' (vedi [[:s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._138|art. 138]] Cost.). Esistono inoltre dei [[limiti alla revisione costituzionale]].
 
===Fonti primarie===