Merito amministrativo: differenze tra le versioni

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Tale tesi è criticata da altri Autori, che sostengono l'inesistenza di norme giuridiche sulla ''buona amministrazione'', e dunque l'impossibilità di considerare giuridica un'attività non disciplinata dall'[[ordinamento giuridico|ordinamento]], quale è l'attività di merito.
 
Si suole distinguere i vizi di merito dai [[vizio di legittimità|vizi di legittimità]], che ineriscono agli aspetti formali (e non sostanziali) di un provvedimento invalidabile: l’atto potrà risultare [[annullabilità|annullabile]] in entrambe le situazioni sopra descritte. Sarà il [[giudice amministrativo]] a valutare le scelte discrezionali, mentre l’operazione risulta almeno in teoria meno complessa nei vizi di legittimità: ad oggi, tra l’altro, il sindacato su questi ultimi risulta ampiamente modificato a seguito dell’inserimento dell’art.21 ''octies'' nella [[Legge 7 agosto 1990, n. 241|legge 241/1990]], volto a “dequotare” i vizi formali e così riducendo le ipotesi di annullabilità dell’atto per ''irregolarità'' (ossia imperfezioni minori, riguardanti ad esempio una data errata o errori [[ortografia|ortografici]] e perciò non così insormontabili da annullare l’intero atto).
 
==Bibliografia==