Organismo di diritto pubblico: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|giugno 2016}}
Un '''organismo di diritto pubblico''', secondo la [[legge]] italiana <ref>{{cita legge italiana|articolo=3|tipo=d.lgs.|numero=163|giorno=12|mese=03|anno=2006|titolo=Codice dei contratti pubblici}}.</ref>, indica un [[soggetto di diritto|soggetto giuridico]] collettivo il quale, pur potendo assumere la veste formale di [[Persona_giuridica#Persone_di_diritto_privato|ente di diritto privato]] (anche [[Società (diritto)|societario]]), presenta indici sostanziali di pubblicità che ne comportano la sottoposizione a un regime differenziato – quello tipico delle "amministrazioni aggiudicatrici" alla cui categoria sono ricondotti – con conseguente applicazione delle regole dell'evidenza pubblica.
Da un punto di vista definitorio, l'"organismo di diritto pubblico" è un ente, dotato di personalità giuridica, che viene istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale e che, a tal fine, viene sottoposto a forme di influenza pubblica.