Organismo di diritto pubblico: differenze tra le versioni

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== Cenni storici ==
La disciplina comunitaria, fino agli inizi degli [[anni 1990|anni novanta]] del [[XX secolo]], accoglieva una nozione ''chiusa'' di [[pubblica amministrazione|amministrazioni]] aggiudicatrici (obbligate ad osservare la procedura dell'evidenza pubblica comunitaria), indicando a tal fine le cosiddette [[Persona_giuridica#Persone_di_diritto_pubblico|persone giuridiche di diritto pubblico]] (cioè [[Stato]], [[ente pubblico|enti pubblici]] territoriali, [[associazione (diritto)|associazioni]] e [[consorzio|consorzi]] di [[Comune|Comuni]], le [[Università]], le [[IPAB]] (''Istituto pubblico di assistenza e beneficenza'') ed enti di riforma fondiaria). Questa però era una valutazione formale, non idonea a ricomprendere tutti gli altri soggetti - pur operanti negli [[Stati membri dell'Unione europea|Stati membri]] - aventi connotazioni pubblicistiche ma di fatto esclusi dall'operatività della Direttiva n. [[1971|71]]/305/CE in materia di [[appalto pubblico|appalti]].
 
Con la [[Direttiva dell'Unione Europea|Direttiva]] n. [[1989|89]]/440/CE (confermata dalla successiva Direttiva [[1993|93]]/37), è stato così incluso tra le ''amministrazioni aggiudicatrici'' la figura dell'organismo di diritto pubblico, nozione che prescinde da una giustificazione formale e fa invece riferimento a tre parametri sostanziali. Con la più recente [[Direttiva dell'Unione Europea|Direttiva]] n. 18/04, ripresa anche dal [[Codice dei contratti pubblici]] approvato con d.lgs. 163/06, resta confermata l'inclusione degli organismi di diritto pubblico tra i soggetti obbligati ad osservare le norme in materia di [[appalto pubblico|appalti pubblici]]. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato dalla legge 205/2017 e che sostituisce i precedenti, all'articolo 193 comma 4 cita "La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'[[infrastruttura]], e a promuovere altresì la partecipazione al [[finanziamento]]; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice."<ref>decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato dalla legge 205/2017, articolo 193 comma 4 - da codiceappalti.it</ref>.
 
== Descrizione ==