Organismo di diritto pubblico: differenze tra le versioni

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* Il fine [[Statuto|statutario]]: soddisfare bisogni di [[servizio pubblico|interesse generale]] aventi carattere non industriale o commerciale (perché, in tal caso, si ravvisa l'esistenza di un [[società (diritto)|ente societario]])
* La sottoposizione ad una ''influenza'' pubblica.
 
Più recentemente, la stessa Direttiva CE 18/04, all'articolo 1 (definizione) comma 9 si legge che per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale