Pensione di reversibilità: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Luigi923 (discussione | contributi)
Eliminazione wikilink voce inesistente, inserimento sezione ==Note==
Luigi923 (discussione | contributi)
Rimozione senza fonte, note
Riga 3:
 
== Cenni storici ==
Venne introdotta col regio decreto legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636 - convetrito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 - come misura di tutela delle donne che non avessero una pensione propria e che, alla morte del coniuge, restavano prive di un reddito minimo. Nel [[secondo dopoguerra]] varie sentenze della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana]] hanno annullato leggi che negavano la reversibilità in base alla differenza di età tra i coniugi e alla durata del matrimonio (n. 587/1988, 123/1990, 189/1991, 450/1991). Altrove si è stabilito che è lecita una riduzione progressiva e proporzionale del ''quantum'' (n. 211/1997 e n. 416/1999), ma non negare l'''an'' dello stesso trattamento previdenziale, aspetti nettamente distinti dal punto di vista giuridico (non da quello economico), come per le norme annullate in precedenza, che precludevano in determinati casi l'accesso al trattamento pensionistico ''tout court''. Intendendo nel merito la mancata rivalutazione della disoccupazione involontaria; ovvero pongono in essere requisiti eccessivamente gravosi che privano in sostanza di ogni tutela previdenziale il lavoratore (n. 436/1988). Con sent. 822/1988, ha stabilito che:
 
Con sent. 497/1988, la Corte ha stabilito, per tutti i trattamenti di pensione, risultano in contrasto con l'art 38 della Costituzione le norme
 
{{citazione|in quanto la eccessiva esiguità del trattamento erogato dimostra che la norma... ha privato... il ricorrente di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e la vigente disciplina comporta sicuramente l'attribuzione di un trattamento insufficiente a garantire la sua libertà del bisogno}}
 
INtendendo nel merito la mancata rivalutazione della disoccupazione involontaria; ovvero pongono in essere requisiti eccessivamente gravosi che privano in sostanza di ogni tutela previdenziale il lavoratore (n. 436/1988). Con sent. 822/1988, stabilisce che
 
{{citazione|non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa, [..]frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto<ref>Vedasi le sentenze nn. 36 del 1985 e 210 del 1971</ref>}}
Line 17 ⟶ 11:
L'art. 18, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, converitto in legge 15 luglio 2011, n. 111 aveva introdotto limitazioni alla quota percentuale della pensione spettante ai superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto, per contrastare la pratica dei matrimoni cosiddetti "di comodo" (la riduzione, che operava nei casi in cui il matrimonio era stato contratto ad età del pensionato superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi era superiore a 20 anni, era pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10), ma la Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno - 14 luglio 2016, n. 174, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente norma. Il decreto del 2011 non prevede un minimo del trattamento pensionistico da corrispondere comunque, anche ai coniugi con differenza di età pari a 20 e sposati da meno di un anno, perché non si verifichi la negazione dell'<nowiki/>''an'' del trattamento.
 
== DescrizioneCaratteristiche ==
La reversibilità è una prestazione di natura previdenziale (retributiva o contributiva, comunque pagata dal lavoratore), non di natura assistenziale in cui entrano in campo logiche equitative.
 
Line 24 ⟶ 18:
 
* il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
'''N* il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile.B.'''la La moglie divorziata deve chiedere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito, al Tribunale di appartenenza della stessa , "quale autorità giurisdizionale del luogo di adempimento dell'obbligazione." - (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 14 marzo 2014, n. 6019)
* il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile
'''N.B.'''la moglie divorziata deve chiedere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito, al Tribunale di appartenenza della stessa , "quale autorità giurisdizionale del luogo di adempimento dell'obbligazione." - Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 14 marzo 2014, n. 6019)
* i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
* i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
 
* ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
 
* ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
Riguardo i criteri di valutazione per ripartizione quote di reversibilita' fra vedova ed ex moglie (in caso di divorzio), come ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 dicembre 2013 – 14 marzo 2014, n. 6019
{{citazione|la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, pure considerando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle parti private e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali....Il giudice a quo esamina
la durata dei rispettivi matrimoni,
ma pure considera la data di separazione della B. e la convivenza prematrimoniale della moglie superstite con il defunto;
considera che la moglie divorziata ha dato due figli al defunto stesso, mentre la seconda moglie lo ha assistito fino alla morte. Si aggiunge che le parti in causa godono ciascuna di redditi da lavoro e da rendita, mentre non rilevano le donazioni fatte dal padre al figlio superstite.}}
 
===Requisiti===
Line 74 ⟶ 61:
 
=== Importo spettante ===
L'importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L[[legge 8 agosto 1995, n. 335/95]]:
 
* 60%, solo coniuge (*);
* 70%, solo un figlio;
* 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
Line 82 ⟶ 69:
* 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
 
N.B.:Nel Laprimo caso pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi. Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1º gennaio 2012 nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni non sono più soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale per un criterio sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno - 14 luglio 2016, n. 174. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera comunque qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
 
==== Aspetti legali di equità sociale ====
Nonostante le pensioni di vecchiaia e relativi trattamenti di reversibilità siano calcolati da anni col metodo contributivo, la legislazione non tiene conto degli anni di effettivo godimento della pensione di vecchiaia da parte del lavoratore, prima del decesso: a parità di contributi versati, la pensione in altre parole è ridotta del 60% sia che il lavoratore è deceduto dopo avere riscosso per 20 annui la pensione "piena", che per il lavoratore che muore dopo un anno dall'inizio della pensione. Una ripartizione più "equa" dovrebbe prevedere un periodo minimo di anni cumulato fra lavoratore e coniuge superstite, in cui la pensione comunque spetta al 100% del trattamento iniziale e non subisce decurtazioni nel caso di morte prematura del lavoratore. <br/>
In maniera simile, non sono previsti coefficienti di adeguamento per le cosiddette ''[[Baby pensioni]]''.
 
La pensione di reversibilità di vedova si può cumulare con una (o più) pensioni di reversibilità di un ex coniuge divorziato.
L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).
 
Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS (Circ. 65 del 21 marzo 1984). Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ. 86 del 27 aprile 2000)
 
===Cause di cessazione===
Line 105 ⟶ 83:
* per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.
 
N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.
 
==== Aspetti legali di equità sociale ====
Nonostante le pensioni di vecchiaia e relativi trattamenti di reversibilità siano calcolati da anni col metodo contributivo, la legislazione non tiene conto degli anni di effettivo godimento della pensione di vecchiaia da parte del lavoratore, prima del decesso: a parità di contributi versati, la pensione in altre parole è ridotta del 60% sia che il lavoratore è deceduto dopo avere riscosso per 20 annui la pensione "piena", che per il lavoratore che muore dopo un anno dall'inizio della pensione. Una ripartizione più "equa" dovrebbe prevedere un periodo minimo di anni cumulato fra lavoratore e coniuge superstite, in cui la pensione comunque spetta al 100% del trattamento iniziale e non subisce decurtazioni nel caso di morte prematura del lavoratore. <br/>In maniera simile, non sono previsti coefficienti di adeguamento per le cosiddette ''[[Baby pensioni]]''.
 
La pensione di reversibilità di vedova si può cumulare con una (o più) pensioni di reversibilità di un ex coniuge divorziato. L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare.<ref>[https://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%20234%20del%2025-8-1995.htmCircolare dell'INPS del 25 agosto 1995 n. 234]</ref>
 
Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS (Circ<ref>[https://www. superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/provvedimenti/circolare-inps-21-marzo-1984-n-65.html Circolare INPS del 21 marzo 1984), n. 65]</ref> Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ.<ref>[https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2086%20del%2027-4-2000.htm 86Circolare dell'INPS del 27 aprile 2000) n. 86]</ref>
 
==Note==