Magistratura italiana: differenze tra le versioni
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== Personale ==
=== Reclutamento ===
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Per diventare magistrati, sia ordinari togati che appartenenti alla [[magistratura onoraria italiana]], occorre superare un concorso pubblico
b. procedura civile;▼
c. diritto penale;▼
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;▼
f. diritto commerciale e fallimentare;▼
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;▼
h. diritto comunitario;▼
i. diritto internazionale pubblico e privato;▼
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;▼
* conseguimento di un diploma rilasciato dalle [[Scuola di specializzazione per le professioni legali|Scuole di Specializzazione per le Professioni legali]];
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* essere magistrati amministrativi e contabili;
* essere procuratori dello Stato che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
Nel caso dei magistrati togati, si tratta di un concorso per esami ed il bando viene emanato con cadenza biennale, esso consta di una prova scritta, consistrente nella redazione di tre elaborati aventi ad oggetto diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo ed una orale consistente in un colloquio nterdisciplinare sulle seguenti materie:<ref>[https://www.laleggepertutti.it/192831_come-funziona-concorso-in-magistratura#Magistratura_le_prove_scritte ''Come funziona concorso in magistratura'' di Chiara Pezza, da laleggepertutti.it, 26 gennaio 2018]</ref>
* diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
* colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra: inglese, spagnolo, francese o tedesco.
I vincitori del concorso acquisiscono la qualifica di "[[magistrato ordinario in tirocinio]]", come disposto [[riforma Mastella]] del [[2007]], che ha anche apportato alcune modifiche in tema di requisiti per l'accesso, quale ad esempio l'eliminazione del limite di età. Tuttavia la dichiarazione di non idoneità a concorsi precedentemente sostenuti, se conseguita per 3 volte alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, comporta l'impossibilità di ammissione ad ulteriori selezioni.<ref>Art. 1 comma 3 legge 30 luglio 2007 n. 111 ([[Riforma Mastella]]).</ref>
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