Feudo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 20:
In origine, i feudi erano concessioni temporanee o al più vitalizie, che però spesso venivano confermate agli eredi diretti del precedente concessionario. L'ereditarietà fu dichiarata a livello generale, per i suoi vassalli, da [[Carlo il Calvo]] nel [[capitolare di Quierzy]] ([[877]]); mentre in passato si pensava che questo atto legislativo avesse stabilito l'ereditarietà dei "feudi maggiori", oggi gli storici sono concordi nel considerare il capitolare di Quierzy un provvedimento da applicare in casi eccezionali, ossia la partenza del re per una spedizione militare.<ref>{{Cita|Bordone; Sergi, 2009|p. 107-108}}.</ref> Il passaggio del feudo da padre e figlio era provvisorio e non obbligatorio.<ref>{{Cita|Bordone; Sergi, 2009|p. 108}}.</ref> Fu solo nel [[1037]] che [[Corrado II il Salico|Corrado il Salico]], con l'''Edictum de Beneficiis'' (comunemente noto come ''Constitutio de Feudis'') stabilirà l'ereditarietà dei feudi di qualunque grado, per difendere i cosiddetti ''[[valvassore]]s''.<ref>{{Cita|Bordone; Sergi, 2009|p. 108-109}}.</ref>
 
Esistevano tdiversidiversi meccanismi di successione dei feudi, che dipendevano dalla loro concessione: vi erano forme di amministrazione indivisa e [[consortile]], oppure la divisione in quote uguali fra tutti i figli maschi, oppure il [[fedecommesso]], o ancora forme di privilegio come la [[primogenitura]], il [[maggiorascato]] o il [[seniorato (diritto medievale)|seniorato]].<ref name=Bettotti>Marco Bettotti, ''[http://rm.univr.it/repertorio/famiglia1.html Famiglia e lignaggio: l’aristocrazia in Italia]'', 2004</ref><ref name=Foramiti>Francesco Foramiti, [https://books.google.com.ua/books?id=xwtfAAAAcAAJ&pg=PP411 ''Enciclopedia Legale ovvero Lessico Ragionato''], vol. II, Venezia, Gondoliere, 1838, p. 411</ref>
 
In generale i feudi erano ereditabili dai discendenti, fratelli o nipoti; non avevano quindi l'illimitata ereditabilità dei possessi fondiari. Inoltre erano ereditabili solo in linea maschile, a meno che l'atto di investitura non concedesse la successione anche in linea femminile (primogenitura cognatizia), caso peraltro infrequente; e per lo più erano esclusi dalla successione i figli naturali anche se legittimati. Alcuni feudi, specie i più antichi, erano divisi ''pro quota'' tra tutti i figli maschi, secondo il [[diritto longobardo]] o anche fra tutti i membri maschili di un [[consortile]]. Nel caso mancasse un erede legittimo il feudo ritornava sotto il diretto dominio dell'ente che l'aveva concesso (l'Impero, un principe territoriale o un ente ecclesiastico); questo fu spesso sfruttato per confiscare dei feudi da vendere poi ad altri, modo sicuro da parte dei governi di intascare molto denaro, giacché la confisca non implicava alcun risarcimento.<ref name=Bettotti/><ref name=Foramiti/>