Disabilità: differenze tra le versioni

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La Cassazione ha stabilito l'obbligo del reimpiego (repêchage) in altri compiti sempreché sussistenti in azienda per il lavoratore divenuto inabile alle mansioni (Cassazione, Sezioni Unite, n. 7755/1998). <br/>
Oltre al datore di lavoro, spetta alla commissione sanitaria istituita presso l'Asl competente (prevista dalla legge 104) accertare l'aggravamento delle condizioni psico-fisiche di salute e se queste siano impeditìve allo svolgimento delle mansioni assegnate, o al ''repechage'', la possibile ricollocazione del lavoratore disabile in altri uffici, settori o mansioni dell'azienda. (Cass. sent. n. 8450 del 10 aprile 2014).
[[File:Disabili che non sono in grado di lavorare in Italia.png|thumb|upright=2.2|Le abituali funzioni quotidiane comprendono le attività di cura della persona (vestirsi, lavarsi, fare il bagno o la doccia, mangiare), le attività della mobilità e locomozione (camminare, salire e scendere le scale, chinarsi, coricarsi, etc) e le attività della comunicazione (sentire, vedere, parlare)[http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2M2n2H0&a2=_-&n=$$$9$$$$$$$&o=1R&v=1UT0909509OG000000000&p=0&sp=null&l=0&exp=0&stAll=1 link alla pagina Istat]]]
{{Vedi anche|Licenziamento collettivo#obbligo di repechage}}