Diritto di asilo: differenze tra le versioni
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{{citazione|Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge''.}}
Tale disposizione costituzionale, secondo un recente orientamento della [[Corte di Cassazione]] inaugurato con la sentenza n. 25028/2005 della sezione prima civile ma non immune da critiche in dottrina, non costituirebbe da sé sola una base giuridica idonea a disciplinare in modo stabile e autonomo il diritto di soggiorno di un richiedente asilo nello Stato, ma offrirebbe, piuttosto, una tutela provvisoria ai richiedenti asilo, che si risolverebbe nel loro diritto di entrare nel territorio dello Stato di ottenere il permesso di soggiornarvi esclusivamente al fine di proporre domanda di riconoscimento del proprio status di rifugiato nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione ordinaria, e per la sola durata del relativo procedimento. Al termine di tale procedimento, il diritto costituzionale di asilo verrebbe così in ogni caso a estinguersi, o per intervenuta risoluzione, o, nella ipotesi di positiva conclusione del procedimento stesso, perché assorbito da una forma di protezione più ampia e più completa<ref>
Nella pratica, il diritto di asilo è oggi disciplinato dal [[decreto legislativo]] n. 251/2007, adottato in attuazione della [[direttiva europea]] n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008<ref>{{cita web | url = http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&elenco30giorni=false/ | titolo = D. Lgs. 25/2008 | sito = gazzettaufficiale.it | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20180318065820/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/02/16/40/sg/pdf/ | dataarchivio = 18 marzo 2018 | urlmorto =
Le norme sono state modificate dal Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, in vigore dal giorno dopo<ref>{{cita web | url = http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg/ | titolo = Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 | sito = GU Serie Generale n. 231 | data = 04 Ottobre 2018 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20181129145618/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/04/231/sg/pdf/ | dataarchivio = 29 novembre 2018 | urlmorto = no | accesso = 29 novembre 2018 }}</ref>.
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