Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni

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{{vedi anche|Dirigente (pubblica amministrazione italiana)|Impiegato statale (Italia)}}
La classificazione dei [[lavoratore dipendente|lavoratori dipendenti]] della pubblica amministrazione italiana era tradizionalmente ripartita nel sistema delle ''carriere'', ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successivamente delle ''qualifiche'' ex legge 11 luglio 1980, n. 312. In rapporto di lavoro, originariamente regolato da norme di [[diritto pubblico]], dopo la [[contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia]], è invece oggi disciplinato dal [[diritto privato]] con l'applicazione dello [[statuto dei lavoratori]] anche ai [[Impiegato statale (Italia)|dipendenti pubblici italiani]].<ref>Art. 51 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165</ref> Il [[rapporto di lavoro]] è quindi regolato, oltre che dalla [[CCNL|contrattazione collettiva]], e anche da diverse leggi; riguardo alla prima fonte si distingue tra una contrattazione di tipo normativo - la cui stipulazione avviene tra l'[[ARAN]] e le [[organizzazioni sindacali]] maggiormente rappresentative a livello nazionale - ed una di tipo decentrato, concertata tra le organizzazioni sindacali costituite presso l'amministrazione, che contiene essenzialmente diverse disposizioni in tema di retribuzioni e di indennità per le responsabilità ricoperte. Disposizione tipiche e specifiche sono inoltre previste per il personale delle [[forze di polizia italiane]] e delle [[forze armate italiane]], e per il personale non soggetta a disciplina del[[rapporto di lavoro]] contrattualizzato.
 
L'attività del personale civile impiegato presso le pubbliche amministrazioni italiane, è soggetta ad un sistema di valutazione - introdotto dal d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 - mediante un meccanismo denominato ''ciclo di valutazione della performance'' - con rilevanza di tale valutazioni sulla carriera,<ref>Art. 21 comma 1 d.lgs 150/2009; art. 23 comma 2 d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150.</ref> con esclusioni in taluni casi, riguardanti le amministrazioni che abbiano determinata consistenza dell'organico del personale.<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=011G0183&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-08-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Art. 2 d.lgs. 1º agosto 2011, n. 141.]</ref>