Blocco navale: differenze tra le versioni

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«''Il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle [[forze armate]] di un altro Stato''» è definito come un vero e proprio atto di aggressione, anche in assenza di [[dichiarazione di guerra]], dall’art. 3, lettera c della [[Risoluzione dell'ONU|Risoluzione]] dell’[[Assemblea Generale]] delle [[Nazioni Unite]] 3314 (XXXIX) del 14 dicembre 1974.<ref>{{Cita web|url=https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement|titolo=United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), 14 December 1974}}</ref>
 
Il blocco navale legittimo deve comunque rispettare i seguenti criteri stabiliti dalle [[Convenzioni di Ginevra]]<ref>{{Cita web|url=http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/editoria/marivista/Documents/Glossario2007.pdf|titolo=Glossario di diritto del mare - Marina Militare - Difesa - III edizione}}</ref>:
 
* prima di attuare il blocco navale la forza militare che lo attua deve comunicare alle nazioni terze non belligeranti la definizione geografica della zona soggetta al blocco stesso;
* l'imparzialità del blocco nei confronti delle nazioni non belligeranti;
* la possibilità di catturare qualsiasi [[nave mercantile|imbarcazione mercantile]] che violi il blocco e il suo deferimento a un apposito ''tribunale delle prede'';
* la possibilità di attaccare qualsiasi imbarcazione mercantile nemica che opponga resistenza al blocco navale;
* l'obbligo da parte della forza militare che attua il blocco di permettere il passaggio di carichi contenenti beni di prima necessità e medicinali per la popolazione locale.