Difesa Servizi: differenze tra le versioni

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Lo stesso Modello potrà essere utilizzato anche per le prestazioni erogate ai civili dai Servizi di [[Sanità militare]] e per i servizi resi dall'[[Istituto Geografico Militare]].
 
La società potrà stipulare contratti di [[sponsor]]izzazione, avrà il compito della gestione e della valorizzazione dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di [[Esercito Italiano]], [[Marina Militare (Italia)|Marina Militare]], Aeronautica Militare, [[Guardia di Finanza]] e [[Carabinieri]] ad esempio utilizzati dalle aziende di abbigliamento ed accessori, tramite concessioni temporali ''a titolo oneroso''. La legge tutela questa esclusiva sui marchi ed in caso di violazione di è prevista una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. La convenzione tra Esercito Italiano e Difesa Servizi è stata stipulata il 20 dicembre 2011.<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.esercito.difesa.it/Notizie/Pagine/PROMOZIONEDEGLIEMBLEMIDELL%E2%80%99ESERCITO_111220.aspx esercito.difesa.it] |date=febbraio 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
Infine provvederà all'acquisto di lavori, servizi e forniture (eccetto gli armamenti) di cui necessitano le [[forze armate]] per lo svolgimento delle loro attività (vestiario ecc.).