Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni

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Luigi923 (discussione | contributi)
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Il vincolo suindicato della prima assegnazione quinquennale non è quindi di impedimento alla mobilità per interscambio, disponibile a prescindere da limiti temporali. Tuttavia la norma parla di ''profilo professionale'' e non di ''qualifica''.{{chiarire}}
 
In base allaLa seconda, disciplinata dal d. lgs 30 marzo 2001, n. 165; male introdottaipotesi dalpossono essere previste da specifiche disposizioni legislative, ad esempio la legge 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto che in caso di trasferimento di competenze da parte dello Stato a Regioni ed [[enti locali]], tra diversi soggetti pubblici,ed anche nel caso di esternalizzazione di attività e di servizi, il personale addetto, se dichiarato in esubero, viene posto in mobilità ai sensi dell’art 33 del dlgs 165/2001.<ref>[https://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=13&art.versione=1&art.codiceRedazionale=010G0209&art.dataPubblicazioneGazzetta=2010-11-09&atto.tipoProvvedimento=LEGGE&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Art. 13 legge 4 novembre 2010, n. 183]</ref> Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si prevede che i dipendenti pubblici possano essere trasferiti, nell'ambito della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse previo accordo tra le stesse, ad altro ufficio entro un raggio di 50&nbsp;km poiché esse costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'art. 2103 del [[codice civile italiano]]:
 
{{citazione|[[...]] le sedi delle amministrazioni pubbliche [[...]] collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono mesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra, nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.<ref>Art 30 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 4 comma 2 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90</ref>}}