Docente in Italia: differenze tra le versioni

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Il percorso di formazione necessario per insegnare nella scuola italiana può essere così generalmente riassunto:
 
* Per insegnare nelle [[scuola dell'infanzia]] nonché nella [[scuola primaria in Italia|scuole primarie]]: la disciplina genera è dettata dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; la [[riforma Gelmini]] ha successivamente introdotto l'obbligo del conseguimento della [[laurea magistrale]] in ''[[scienze della formazione primaria]]'' al termine di un percorso di studi quinquennale, con tirocini a partire dal secondo anno di corso, a numero programmato con prova di accesso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si recepisce il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, e alla Decisione della Commissione Europea del 31 gennaio 2014, sono assimilati alla laurea in scienze della formazione primaria, ai fini professionali, e, quindi, abilitanti all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, i diplomi conseguiti presso gli istituti scolatici magistrali al termine dei corsi conclusi entro l'[[anno scolastico]] 2001-2002 (titoli assimilati in base all'art. 12 della [[Direttiva dell'Unione Europea]] 2005/36/CE). <ref>[https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-03/il-consiglio-stato-abilita-55mila-insegnanti-064117.shtml?uuid=ABIQmL0 ''Il Consiglio di Stato abilita 55mila insegnanti'' da ilsole24ore.com, 3 marzo 2014.]</ref>
 
* Per insegnare nelle [[scuola secondaria di primo grado]] e [[scuola secondaria di secondo grado]], sulla base della legge 13 luglio 2015, n. 107 il conseguimento del titolo di [[dottore magistrale]] con l'acquisizione di almeno 24 [[crediti formativi universitari]] - ai sensi del Decreto MIUR del 10 agosto 2017 n. 606 valido se ottenuto presso una [[università telematica]] per non più di 12 - in materie antropologiche, psicologiche, pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche è condizione indispensabile per poter accedere ad apposito [[concorso]]. Il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 dispone che dopo il superamento dello stesao è possibile accedere ad un "percorso di formazione iniziale e prova", un anno di tirocinio teorico-pratico retribuito che abilita alla professione docente e permette l'immissione in ruolo per la specifica classe di concorso. Procedimento analogo è previsto per gli ITP (insegnanti tecnico pratici), a differenza del titolo di accesso; in questo caso per poter accedere basta essere in possesso di specifiche lauree triennali (con acquisizione dei 24 CFU) coerenti con le classi di concorso di riferimento, che però non saranno richiesti sino all'[[anno scolastico]] 2024/2025.<ref>[https://www.orizzontescuola.it/concorso-non-abilitati-con-24-cfu-itp-partecipano-con-il-solo-diploma-sino-al-2024-2025-dopo-serve-la-laurea/ ''Concorso non abilitati con 24 CFU, ITP partecipano con il solo diploma sino al 2024/2025. Dopo serve la laurea'' di Nino Sabella, da orizzontescuola.it, 6 giugno 2018]</ref>