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Un '''collaboratore di giustizia''', in diritto, è un soggetto che trovandosi in particolari situazioni di conoscenza di un fenomeno criminale, decide di collaborare con il [[pubblico ministero]].
Un '''collaboratore di giustizia''', in diritto, è un soggetto che trovandosi in particolari situazioni di conoscenza di un fenomeno criminale, decide di collaborare con l'[[autorità giudiziaria]].
 
==Etimologia==
[[File:Tommaso Buscetta.jpg|thumb|[[Tommaso Buscetta]], il primo pentito importante di [[Cosa nostra]]]]
In Italia il fenomeno processuale è stato anche ribattezzato con il termine '''pentitismo''', richiamando un comportamento umano, individuato dalla [[psicologia]] e dalla [[morale]] con il sintagma ''pentimento''<ref>Il quale a sua volta attinge dalla semantica religiosa, che per il cristianesimo si esprime nel sacramento della [[Penitenza (sacramento)#Pentimento, confessione, ravvedimento|penitenza]].</ref>: "non è il semplice rifiuto di ciò che si è stati, ma è la volontà determinata ad essere diversi"<ref>Angela Ales Bello, Introduzione a ''Il pentimento'' di [[Max Scheler]], LIT EDIZIONI, 1921.</ref>, ispirato da un ripensamento spontaneo della propria condotta precedente.
 
== Nel mondo ==
Vari sistemi processuali<ref>In [[Gran Bretagna]] il comportamento processuale è definito ''to turn Queen's or King's evidence''.</ref> valorizzano o incentivano quella che è una tendenza comportamentale umana, in base alla quale un soggetto membro di un'[[Criminalità organizzata|organizzazione criminale]] decide di rilasciare confessioni e dichiarazioni alle autorità inquirenti.
 
Collegate al rilascio di tali dichiarazioni – rese prima e dopo la cattura del soggetto – generalmente sono previste misure tali, da permettere agli inquirenti di combattere e addirittura debellare le stesse organizzazioni; in cambio i ''pentiti'' ottengono delle riduzioni di [[pena]] e protezione da parte dello Stato<ref>Negli [[Stati Uniti d'America]] la misura più incisiva è stata il ''[[Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act|RICO Act]]'', che permette ai beneficiari di partecipare al ''[[Programma protezione testimoni#Stati Uniti d'America|Witness Security Program]]'' (WITSEC).</ref>.
 
==In= ItaliaRegno Unito ===
In [[Gran Bretagna]] il comportamento processuale è definito ''to turn Queen's or King's evidence'' e consente di avere benefici processuali; la protezione di tali individui è affidata allo ''UK Protected Persons Service'', che è parte della ''National Crime Agency''.
Il [[Codice penale italiano|codice Rocco]] conosceva solo istituti come quelli dell'articolo 56 commi terzo e quarto, per il colpevole che "volontariamente desiste dall'azione" o che "volontariamente impedisce l'evento" (cui si è aggiunto di recente, come novella, il ''ravvedimento operoso'' dell'articolo 452-''decies''); i magistrati impegnati nella lotta alla [[mafia]] furono però i primi a riconoscere l'importanza di comportamenti ulteriori, volti a scardinare il vincolo omertoso delle più pericolose associazioni a delinquere rivolgendosi ai loro componenti.
Negli [[anni novanta]] del XX secolo furono emanate le prime norme a tutela di questi soggetti, in particolar modo riguardo alla figura del collaboratore di giustizia e del [[testimone di giustizia]]. Alla loro tutela ed incolumità fisica provvede il [[servizio centrale di protezione]].
 
=== CenniStati storiciUniti d'America ===
Negli [[Stati Uniti d'America]] vi è un [[programma protezione testimoni]] a livello federale - istituito nel 1970 dall'<nowiki>'</nowiki>''Organized Crime Control Act'' - ed il [[Federal Bureau of Investigation]] si occupa di tutelare le persone ad esso sottoposte; la misura più incisiva che stimolò ilfenomeno fu il ''[[Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act|RICO Act]]'', che permette ai beneficiari di partecipare al ''Witness Security Program''.
Un importante avvenimento per il fenomeno del pentitismo nella sua forma più conosciuta si ebbe con la legge 6 febbraio [[1980]], n. 15 (la cosiddetta ''[[Anni di piombo#Le leggi speciali|legge Cossiga]]'')<ref>''Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica'' pubblicata nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]] 7 febbraio 1980 n. 37</ref> che diede un importante impulso alla lotta contro il [[terrorismo]], sebbene sia stata criticata per il fatto di concedere privilegi ai criminali di primo piano, ovviamente in possesso di informazioni importanti, mentre chi commetteva crimini in un ruolo subalterno, spesso non aveva la possibilità di fornire informazioni utili alla Giustizia e quindi doveva rinunciare agli sconti di pena.<ref>[http://www.ecn.org/filiarmonici/verde01.html "Il carcere speciale", tratto da: "''Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato penale''" Salvatore Verde, Odradek edizioni, 2002]</ref>
 
=== Italia ===
[[Giovanni Falcone]], [[Ferdinando Imposimato]] ed [[Antonino Scopelliti]] furono tra i primi magistrati a intuire l'importanza del fenomeno dei collaboratori di giustizia per la lotta contro la criminalità organizzata. Alla riflessione da loro attivata<ref>"Nel Lazio ben 17 sequestri di persona a scopo di estorsione sono stati risolti positivamente grazie al contributo dei pentiti (...) Senza la legislazione premiale - si è riconosciuto - non sarebbe possibile concepire una lotta seria alla [[mafia]], alla [[camorra]] e alla [['ndrangheta]]" (Ferdinando Imposimato, in [[Consiglio superiore della magistratura]], ''Lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso'', incontri di studio e documentazione per i magistrati, 25-26 maggio 1984, p. 74 e p. 75).</ref> si devono numerosi provvedimenti volti ad incoraggiare l'utilizzo dei cosiddetti “pentiti” per la risoluzione di importanti e delicate indagini nonché per la formazione della cosiddetta "prova orale" nel dibattimento processuale.
{{Vedi anche|Collaboratore di giustizia (Italia)}}
 
In Italia il fenomeno processuale è stato anche ribattezzato con il termine ''pentitismo''; i possibili benefici previsti dalla legge furono introdotti dapprima nel 1980 e successivamente nel 1991 venne creata la figura del ''[[Collaboratore di giustizia (Italia)|collaboratore di giustizia]]''.
Grazie all'opera del [[Giovanni Falcone|magistrato palermitano simbolo dell'Antimafia]] venne poi emanato il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 ricordata come una delle prime leggi emanate per disciplinare il fenomeno nell'ambito della repressione della [[mafia in Italia]];<ref>[http://ildocumento.it/mafia/dentro-cosa-nostra-storia-del-pentitismo-mafioso.html ''Documentario: Dentro Cosa Nostra – Storia del Pentitismo Mafioso'' da ildocumento.it, 30 marzo 2012]</ref> il provvedimento fu modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
 
=== La disciplina normativa ===
==== La legge 15/1980====
{{...|diritto}}
La norma prevedeva la concessione di sconti di [[pena]] a [[terrorista|terroristi]] catturati e che diede un importante impulso alla lotta contro il fenomeno. Tra i più importanti terroristi che collaborarono con la giustizia vi furono [[Patrizio Peci]], [[Antonio Savasta (Brigate Rosse)|Antonio Savasta]], [[Roberto Sandalo]] e [[Michele Viscardi (Prima Linea)|Michele Viscardi]].
 
==== La legge 82/1991 ====
L'apporto dell'operato dei predetti magistrati italiani si concretizzò nell'emanazione del [[decreto legge]] 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, che normò per la prima volta figura del "''collaboratore di giustizia''" (nella norma chiamato semplicemente come ''collaboratore'').
 
==== La legge 45/2001 ====
La legge 13 febbraio 2001 n. 45, modificando la norma del 1991, ha introdotto successivamente la figura del [[testimone di giustizia]]. Il testo della legge del [[2001]] andò a riformare l'originaria disciplina risalente al [[1991]], infatti, ferme restando le riduzioni di pena e l'assegno di mantenimento concesso dallo Stato, le modifiche approvate sono sostanziali, tra queste:
 
* il pentito ha un tempo massimo di sei mesi di tempo per dire tutto quello che sa, il tempo inizia a decorrere dal momento in cui il pentito dichiara la sua disponibilità a collaborare;
* il pentito non accede immediatamente ai benefici di legge ma vi accede solo dopo che le dichiarazioni vengano valutate come importanti e inedite;
* il pentito detenuto dovrà scontare almeno un quarto della pena;
* la protezione durerà fino al cessato pericolo a prescindere dalla fase in cui si trovi il processo.
 
La norma è stata criticata da varie voci, soprattutto da alcuni esponenti della [[magistratura italiana]] e che hanno trovato nei pentiti una fonte preziosa di informazioni per ricostruire dinamiche e struttura della crimine organizzato in Italia. [[Armando Spataro]] ha sostenuto che:<ref name=commento45>[http://www.giustiziacarita.it/archmag/pentiti.htm Armando Spataro del Consiglio Superiore della Magistratura: commento alla Legge 45 del 2001] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150101095822/http://www.giustiziacarita.it/archmag/pentiti.htm |data=1º gennaio 2015 }}</ref>
 
* il requisito della novità delle dichiarazioni toglie importanza alla pluralità di contributi utili ai fini delle indagini e del processo, ove il pentito fornisca una versione concordante con altre già acquisite;
* la distinzione tra ''conviventi'' del collaboratore e tutti gli altri soggetti per i quali l'estensione della protezione è subordinata all'esistenza di grave ed attuale pericolo lascia perplessi anche in relazione alla ferocia con cui si sono consumate le vendette trasversali;
* i sei mesi vengono giudicati troppo brevi per chi è chiamato a ricordare fatti criminosi talvolta remoti nel tempo, avvenuti anche decenni prima dell'inizio della collaborazione.
 
== Differenza col ''testimone di giustizia'' ==
{{vedi anche|Testimone di giustizia}}
Occorre sottolineare la differenza concettuale che intercorre fra collaboratore e ''[[testimone di giustizia]]'': il primo termine è riferito genericamente ad una persona che si auto-accusa e/o anche accusa altri, di crimini e che di essi si "''pente''" iniziando la propria collaborazione con la giustizia.
 
Invece, secondo la legge italiana, il testimone di giustizia in senso stretto non ha commesso alcun crimine e la sua collaborazione nasce da diversi motivi che non siano, ad esempio, gli sconti di pena (si veda in tal senso la figura di [[Rita Atria]] e [[Lea Garofalo]]).
 
== Il cosiddetto ''falso pentitismo'' ==
Storicamente si sono verificati casi di ''falso pentitismo'', in particolare in situazioni legate ad attività mafiose; in questi casi, alcuni soggetti rilasciano false confessioni che complicano le indagini, coinvolgendo persone innocenti e riuscendo persino a indebolire le testimonianze dei veri collaboratori di giustizia.
 
Fanno parte di questa categoria le vicende che hanno coinvolto, suo malgrado, il famoso uomo di spettacolo [[Enzo Tortora]], poi [[parlamentare europeo]] del [[Partito Radicale (Italia)|Partito Radicale]].
 
== Collaboratori famosi ==
{{Div col|cols=2|small=no}}
* [[Antonino Calderone]]
* [[Carmine Schiavone]]
* [[Melchiorre Allegra]]
* [[Leonardo Vitale]]
* [[Luciano Raia]]
* [[Tommaso Buscetta]]
* [[Salvatore Contorno]]
* [[Francesco Marino Mannoia]]
* [[Angelo Epaminonda]]
* [[Pasquale Galasso]]
* [[Umberto Ammaturo]]
* [[Lea Garofalo]]
* [[Grado (famiglia)|Gaetano Grado]]
* [[Salvatore Cancemi]]
* [[Gaspare Mutolo]]
* [[Santino Di Matteo]]
* [[Gioacchino La Barbera]]
* [[Francesco Di Carlo]]
* [[Giuseppe Marchese (criminale)|Giuseppe Marchese]]
* [[Calogero Ganci]]
* [[Francesco Onorato]]
* [[Giovanni Brusca]]
* [[Enzo Brusca]]
* [[Gaspare Spatuzza]]
* [[Salvatore Grigoli]]
* [[Nino Giuffrè]]
* [[Luigi Giuliano]]
* [[Pasquale Barra]]
* [[Pasquale D'Amico]]
* [[Felice Maniero]]
* [[Maurizio Abbatino]]
* [[Antonio Mancini (criminale)|Antonio Mancini]]
* [[Claudio Sicilia]]
* [[Vittorio Carnovale]]
* [[Antonio Iovine]]
*[[Giovan Battista Ferrante]]
{{Div col end}}
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* [[Alessandra Dino]] (a cura di), ''Pentiti. I collaboratori di [[giustizia]], le [[Istituzione|istituzioni]], l'[[opinione pubblica]]'', Roma, [[Donzelli Editore|Donzelli]], 2006
* [[Gruppo Abele]] (a cura di [[Giovanna Montanaro]], Francesco Silvestri), ''Dalla [[mafia]] allo [[Stato]]. I [[pentiti]]: analisi e storie'', Torino, Ega, 2005
* Aldo Pecora, ''Primo sangue'', [[Rizzoli]] (Bur), 2010, ISBN 978-88-17-04389-2
* [[Giovanna Montanaro]], ''La verità del pentito. Le rivelazioni di Gaspare Spatuzza sulle stragi mafiose'', [[Sperling & Kupfer]], Milano 2013
 
== Voci correlate ==
* [[Programma protezione testimoni]]
* [[Servizio centrale di protezione]]
* [[Testimone di giustizia]]
* [[Collaboratori di giustizia della 'ndrangheta]]
* [[Criminalità]]
* [[Mafia]]
* [[Organizzazione criminale]]
* [[Pena]]
* [[Terrorismo]]
 
==Altri progetti==
{{interprogetto|preposizione=sul}}
 
==Collegamenti esterni==
* {{cita web|http://www.diritto.it/osservatori/esecuzione_penale/comm_fiorentin6.html|''I benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia: alcune annotazioni alla luce della prima applicazione della legge n.45/01'' di Fabio Fiorentin, da diritto.it}}
* [http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/bibliografia/138/schedabase.asp Parlamento Italiano, Bibliografia, Collaboratori e testimoni di giustizia]
 
{{Controllo di autorità}}
{{portale|antropologia|diritto|sociologia|storia}}
 
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