Condizione: differenze tra le versioni

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Atti legittimi
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Per quanto riguarda la condizione [[Impossibilità|impossibile]], ossia relativa ad un evento che sia dal punto di vista giuridico o dal punto di vista naturale irrealizzabile, se sospensiva rende il contratto nullo, se risolutiva si considera come non apposta.
 
La condizione non può essere apposta ai cosiddetti atti legittimi: il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, accettazione e rinuncia dell'eredità, accettazione della nomina di esecutore testamentario.
 
In dottrina di distingue, da un punto di vista soggettivo, la condizione volontaria (''condicio facti'') dalla condizione legale (''condicio iuris''). La prima è apposta dalle parti del negozio giuridico nell'ambito della loro autonomia contrattuale. La seconda, detta anche condizione legale, è posta direttamente dalla [[Legge (diritto)|legge]].