Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni

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=== Gli obblighi di trasparenza ===
{{Vedi anche|Ufficio per le relazioni con il pubblico}}
La legge 7 giugno 2000, n. 150 impose alle pubbliche amministrazioni italiane di dotarsi di [[uffici per le relazioni con il pubblico]], per dare attuazione secondo quanto stabilito dalla [[legge 7 agosto 1990, n. 241]] enonchè peral fine di consentire all'utenza l'informazione relativa agli atti e allo stato dei procedimenti.<ref>Art. 12 d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29</ref> A partire dalla [[legge 6 novembre 2012, n. 190]] la normazione sulla pubblica amministrazione ha visto una magigore attenzine al contrasto del fenomeno della [[Corruzione (diritto italiano)|corruzione]], con la creazione e l'attribuzione di poteri di controllo di legittimità all'A.N.A.C ([[Autorità nazionale anticorruzione|Autorità Nazionale Anticorruzione]]). Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha poi riordinato la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui propri [[siti web]] istituzionali.
 
Riguardo poi i [[dati personali]] pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in ottemperanza al d.lgs. 4 gennaio 2006, n. 36 - emanato in attuazione della [[direttiva dell'Unione Europea]] 2003/98/CE - in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.