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La legge n. 1034 del 06.12.1971 istitutiva degli organi della magistratura amministrativa, ha introdotto importanti strumenti di giustizia quali sono le [[misure cautelari]], quale che nel corso degli anni hanno assunto anche per l'[[ordinamento giuridico]] italiano importanza crescente rispetto alla mera impugnazione e giudizio di merito.
 
Fra queste misure efficaci, per i suoi tempi insolitamente celeri, rientra la istanza per ottenere uns [[Ordinanza (diritto processuale italiano)|ordinanza]] da parte del [[giudice naturale]] (quello amministrativo) per la [[disapplicazione]] di in atto verso una singola o una pluralita'pluralità di persone.
 
La magistratura non ha il potere di annullare un atto del Parlamento i del Governo. In attesa di concludere il procedimento amministrativo, può sospendere l'esecuzione di una norma non verso tutti, ma solo verso i ricorrenti.
 
Se lo ritiene del caso, il giudice ha il diritto di rinviare gli atti alla [[Corte Costituzionale]] che può dichiarate l'illegittimita'illegittimità (o inesistenza) di detta norma in quanto non conforme alla Carta Fondamentale, quale fonte primaria.
 
Altra fonte primaria concorrente è il diritto dell'Unione Europea. Per il principio detto di preminenza drl diritto comunitario (su quello degli Stati membri), il giudice naturale di uno Stato membro è obbligato a far disapplicare (nei confronti dei ricorrenti) una norma nazionale, se ritiene che essa sia contraria alle norme dell'Unione Europea.
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{{Vedi anche|disapplicazione}}
 
Semplificando, si parla di richiesta di sospensiva presentata insieme ad una contestuale "domanda" per la declatoria di nullita'nullità avverso un [[atto amministrativo]] di qualsiasi genere.
 
Ad essi appartengono a tutti gli effetti anche i [[decreto ministeriale|decreti di un ministero]], laddove per la Costituzione italiana i singoli dicasteri rapresentano "il vertice" della pubblica amministrazione.
 
Esiste il diritto ulteriore a presentare il [[ricorso amministrativo]] per ottenere una declaratoria di nullita'nullità, con lo strumento del ''ricorso collettivo'', beneficiando in questo modo di tempi e costi ridotti drasticamente.
 
Il ricorso collettivo si presenta mediante una [[persona giuridica]] avente la [[legittimazione ad agire|legittimazione attiva ad agire]] in giudizio, singolarmente riconosciuti dalla legge per questo strumento: sindacati, associazioni di categoria, ecc.