Organo giurisdizionale: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Luigi923 (discussione | contributi)
Localismi e POV
mNessun oggetto della modifica
Riga 5:
La natura degli organi giurisdizionali varia a seconda della branca del [[diritto]] che sono chiamati ad applicare: [[diritto penale|penale]], [[diritto civile|civile]], [[diritto amministrativo|amministrativo]], [[diritto costituzionale|costituzionale]]. Esistono anche organi giurisdizionali ''internazionali'' o ''sovranazionali'', dotati di differenti gradi di autorità, chiamati quasi sempre a risolvere controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dei [[trattato internazionale|trattati]] e del [[diritto internazionale]].
 
Singole funzioni giurisdizionali possono essere, altresì, esercitate da organi di altri poteri, in taluni casi determinati. È il caso, ad esempio, della funzione inerente al giudizio sulla validità dei titoli di ammissione dei membri del [[Parlamento]] e sulle cause sopraggiunte di [[ineleggibilità]] e [[incompatibilità]]. InunIn un moderno [[Stato di diritto]] Lele leggi garantiscono il principio della separazione fra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, vale a dire che i vertici nominati dal Governo e dai Ministeri possano operare con imparzialità, autonomia e indipendenza. Per la magistratura questi princìpi sono direttamente sanciti in Costituzione: accesso per concorso, inamovibilità, autonomia e indipendenza dagli altri poteri dello Stato.
 
== Voci correlate ==