Potere giudiziario: differenze tra le versioni
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Il '''potere giudiziario''' è un [[potere]] fondante per il funzionamento dello Stato con il potere legislativo ed il potere esecutivo. La magistratura è parte del potere esecutivo (ovvero è un ordine che è parte dell'amministrazione dello Stato). Il potere giudiziario appartiene solo al popolo (art. 101 c. 1 della Costituzione) e non è delegato ma amministrato in nome del popolo per disposto Costituzionale (art. 101 c. 1 Cost.) dai professionisti dell'ordine giudiziario e dell'ordine forense in base al disposto [[Costituzione|costituzionale]]. Poiché il potere giudiziario è amministrato nel nome del popolo, è ovvio e palese che tutti gli operatori dell'amministrazione della giustizia (amministrare significa garantire il buon funzionamento) sono solo impiegati e professionisti privati che sono soggetti ("sono schiavi" come i giudici, art. 101 c. 2 Cost.) soltanto della legge applicata solo per mezzo della lingua italiana (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale).
Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda del grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze.
== Utilizzo del termine ==
L'espressione '''potere giudiziario''' è una formula polisensa. In senso soggettivo o nominalistico
In senso filosofico, detta espressione rimanda al principio e teoria della [[separazione dei poteri]] elaborata da [[Montesquieu]]
In una terza accezione, l'espressione in esame sottolinea il momento autoritativo che connota lo svolgimento della funzione giudiziaria (vedi voce [[giurisdizione]]), che si compendia nel potere di dare attuazione al comando legislativo.
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Con riferimento allo svolgimento dell'attività giudiziaria, oggi si tende a valorizzare, in omaggio ai valori [[Democrazia|democratici]] che improntano la [[Costituzione]] repubblicana, i profili connessi allo svolgimento di un servizio nei confronti della [[collettività]]<ref>Kenneth D. Ward, Cecilia R. Castillo, ''The Judiciary in American Democracy: Alexander Bickel, the Countermajoritarian Difficulty, and Contemporary Constitutional Theory'', 0791465551, 9780791465554, 9781423747826, State University of New York Press, 2005.</ref>, piuttosto che il mero esercizio di [[potere|poteri autoritativi]]: soffermandosi soltanto su questi ultimi, sarebbe inevitabile - dati i parametri che regolano la sfera pubblica, non necessariamente coincidenti con quelli dello [[Stato di diritto]] e rispettosi del principio di legalità - che dal controllo di legalità si passi al «controllo della [[virtù]]»<ref>[[Alessandro Pizzorno]], ''Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], Roma-Bari, 1998.</ref>, "pretendendo di penalizzare non solo i reati ma anche i comportamenti discutibili dal punto di vista deontologico"<ref>[[Luigi Covatta]], ''La giustizia ai tempi del conflitto'', 7 aprile 2017, [[Il Mattino]].</ref>.
Una particolare declinazione dello sbilanciamento
Macillo, A., ''Populismo penale: una prospettiva italiana'', 2015, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 58:2055-2056.</ref>.
== In Italia ==
===Tipologie di giurisdizione===
Esistono due diverse '''giurisdizioni''': una ''ordinaria'' e una ''speciale''. Se ne occupano i giudici ordinari sia in ''funzione
===Giurisdizione ordinaria===
Quella ordinaria si occupa di ''materie civile e penale.'' In ambito civile la controversia sorge tra soggetti privati che prendono il nome di "attore" (per colui che avvia la procedura) e "convenuto" (colui che si difende). In questo caso ci si rivolge in primo grado al Giudice di pace o al Tribunale, in secondo grado alla [[Corte d'Appello]] e in terzo grado (definitivo) alla [[Corte di Cassazione]].
In ambito penale si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività, e la controversia sorge tra
===Giurisdizione speciale===
La prima risolve controversie
La seconda risolve controversie sulla contabilità pubblica ed enti finanziati dallo stato
La giurisdizione tributaria è esercitata dalle [[Commissione tributaria|Commissioni tributarie]] provinciali (1º grado) e regionali (2º grado), salve le competenze della Corte di cassazione quale giudice di legittimità. Ha cognizione dei ricorsi del contribuente contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria in materia fiscale.
==Bibliografia italiana==
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