Potere giudiziario: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
direzione degli accenti e "c"
Corrette la punteggiatura, la grammatica e la sintassi. Eliminate alcune parole supeflue, rese più scorrevoli alcune frasi. Invito chi del mestiere ad alleggerire e a rendere più ordinato e lineare il primo paragrafo: appare ridondante e ingarbugliato.
Riga 1:
Il '''potere giudiziario''' è un [[potere]] fondante per il funzionamento dello Stato con il potere legislativo ed il potere esecutivo. La magistratura è parte del potere esecutivo (ovvero è un ordine che è parte dell'amministrazione dello Stato). Il potere giudiziario appartiene solo al popolo (art. 101 c. 1 della Costituzione) e non è delegato ma amministrato in nome del popolo per disposto Costituzionale (art. 101 c. 1 Cost.) dai professionisti dell'ordine giudiziario e dell'ordine forense in base al disposto [[Costituzione|costituzionale]]. Poiché il potere giudiziario è amministrato nel nome del popolo, è ovvio e palese che tutti gli operatori dell'amministrazione della giustizia (amministrare significa garantire il buon funzionamento) sono solo impiegati e professionisti privati che sono soggetti ("sono schiavi" come i giudici, art. 101 c. 2 Cost.) soltanto della legge applicata solo per mezzo della lingua italiana (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale). taleTale semplice funzione permette in via definitiva e autonoma di ''risolvere una controversia'' di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) ''applicando la [[legge]]'' solo in base al senso proprio delle parole (vocabolario) ed alla connessione tra esse (morfologia e sintassi, ovvero la grammatica), come statuisce l'articolo 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale;. lL'amministrazione di tale potere deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali garantiti e tutelati dalla Costituzione ad ogni individuo (la libertà personale), quindi deve essere amministrato nel rispetto del contraddittorio delle parti, davanti ad un Giudicegiudice terzo, pubblicamente e con trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un [[giudice]] terzo. A norma dell'articolo 47 comma 2 ultimo periodo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni individuo nel territorio dell'Unione ha la facoltà (il potere di fare o non fare) di farsi consigliare, assistere o rappresentare da un avvocato o di rappresentarsi in proprio. Alla suddetta Carta, detta anche Carta di Nizza; a cui, è stato conferito il medesimo valore giuridico dei Trattati dell'Unione Europea, ovvero le è stato conferitoil valore di diritto primario comunitario, dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione Europea di Lisbona del 2007; il diritto primario comunitario prevale sul diritto interno dei paesi membri senza legge di ratifica) ogni individuo nel territorio dell'Unione ha "la facoltà" (il potere di fare o non fare) di farsi consigliare, assistere o rappresentare da un avvocato o di rappresentarsi in proprio.
 
Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda del grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze.
 
== Utilizzo del termine ==
L'espressione '''potere giudiziario''' è una formula polisensa. In senso soggettivo o nominalistico,: con essa si vuole indicare il complesso degli organi dell'autorità giudiziaria, cioè della [[Magistratura (diritto)|magistratura]], che a sua volta comprende sia i [[giudice|giudici]] sia i [[pubblico ministero|pubblici ministeri]].
 
In senso filosofico, detta espressione rimanda al principio e teoria della [[separazione dei poteri]] elaborata da [[Montesquieu]] voltovolti a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione, secondo cui in ogni forma di [[Stato]] esisterebbero tre poteri principali: ''legislativo'', ''esecutivo'' e ''giudiziario'', quest'ultimo rappresentato appunto dalla magistratura.
 
In una terza accezione, l'espressione in esame sottolinea il momento autoritativo che connota lo svolgimento della funzione giudiziaria (vedi voce [[giurisdizione]]), che si compendia nel potere di dare attuazione al comando legislativo.
Riga 13:
Con riferimento allo svolgimento dell'attività giudiziaria, oggi si tende a valorizzare, in omaggio ai valori [[Democrazia|democratici]] che improntano la [[Costituzione]] repubblicana, i profili connessi allo svolgimento di un servizio nei confronti della [[collettività]]<ref>Kenneth D. Ward, Cecilia R. Castillo, ''The Judiciary in American Democracy: Alexander Bickel, the Countermajoritarian Difficulty, and Contemporary Constitutional Theory'', 0791465551, 9780791465554, 9781423747826, State University of New York Press, 2005.</ref>, piuttosto che il mero esercizio di [[potere|poteri autoritativi]]: soffermandosi soltanto su questi ultimi, sarebbe inevitabile - dati i parametri che regolano la sfera pubblica, non necessariamente coincidenti con quelli dello [[Stato di diritto]] e rispettosi del principio di legalità - che dal controllo di legalità si passi al «controllo della [[virtù]]»<ref>[[Alessandro Pizzorno]], ''Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], Roma-Bari, 1998.</ref>, "pretendendo di penalizzare non solo i reati ma anche i comportamenti discutibili dal punto di vista deontologico"<ref>[[Luigi Covatta]], ''La giustizia ai tempi del conflitto'', 7 aprile 2017, [[Il Mattino]].</ref>.
 
Una particolare declinazione dello sbilanciamento, nel rapporto tra libertà ed autorità, a favore di quest'ultima, è rappresentato dal [[Tolleranza_zero#In_Italia|populismo penale]], diffusasi alla fine del XX secolo<ref>Anastasia, S.,
Macillo, A., ''Populismo penale: una prospettiva italiana'', 2015, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 58:2055-2056.</ref>.
 
== In Italia ==
===Tipologie di giurisdizione===
Esistono due diverse '''giurisdizioni''': una ''ordinaria'' e una ''speciale''. Se ne occupano i giudici ordinari sia in ''funzione "giudicante"'' sia in'' funzione "requirente".''
 
===Giurisdizione ordinaria===
Quella ordinaria si occupa di ''materie civile e penale.'' In ambito civile la controversia sorge tra soggetti privati che prendono il nome di "attore" (per colui che avvia la procedura) e "convenuto" (colui che si difende). In questo caso ci si rivolge in primo grado al Giudice di pace o al Tribunale, in secondo grado alla [[Corte d'Appello]] e in terzo grado (definitivo) alla [[Corte di Cassazione]].
 
In ambito penale si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività, e la controversia sorge tra "il [[Pubblico Ministero|Pubblico Ministero,]]" che rappresenta la [[pubblica accusa|pubblica accusa,]] e l'"[[imputato]]" <nowiki/>che deve difendersi. In questo caso ci si rivolge in primo grado al Giudice di pace (per reati minori) ooppure al Tribunale o alla Corte d'Assise (per i reati più gravi), in secondo grado al Tribunale (per i reati minori giudicati in primo grado dinanzi al Giudice di Pace)pace, alla Corte d'Appello o alla Corte d'Assise d'Appello (per i reati più gravi) e, per il controllo di legittimità, alla Corte di cassazione. L'autorità prevista dalla legge, definita "autorità giudiziaria", è in posizione imparziale,. èÈ preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale ed alla convalida degli atti di cui all'art. 13 della Costituzione. L'Autoritàautorità giudiziaria è in rapporto di alterità con la polizia giudiziaria, la quale opera in funzione di disponibilità verso l'Autoritàautorità Giudiziariagiudiziaria con i compiti previsti dalla Costituzione e dal codice di procedura penale.
 
===Giurisdizione speciale===
Per quanto riguarda laLa '''giurisdizione speciale''' si divide in ''amministrativa'', ''contabile'', ''tributaria'' e'' militare''.
 
La prima risolve controversie dovein cui sono coinvolte le pubbliche amministrazioni (tutela degli interessi legittimi). e seSe ne occupa il giudice amministrativo, ovvero in primo grado il [[Tribunale Amministrativo Regionale]] e in secondo grado il [[Consiglio di Stato]].
 
La seconda risolve controversie sulla contabilità pubblica ed enti finanziati dallo stato,. seSe ne occupa il giudice contabile, in primo gradoovvero la [[Corte dei Conti]]: nellala sezione regionale mentredi essa in secondoprimo grado, nellala sezione centrale in secondo grado.
 
La giurisdizione tributaria è esercitata dalle [[Commissione tributaria|Commissioni tributarie]] provinciali (1º grado) e regionali (2º grado), salve le competenze della Corte di cassazione quale giudice di legittimità. Ha cognizione dei ricorsi del contribuente contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria in materia fiscale.
 
Infine quellaQuella militare si occupa, in tempo di pace, si occupa dei reati commessi dagli appartenenti alle Forze armate, mentre, in tempo di guerra, esercita la giurisdizione stabilita dalla legge (art. 103, co. 3, Cost.).
 
==Bibliografia italiana==