Difesa (politica): differenze tra le versioni

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La '''difesa''', in senso [[politico]], è l'insieme degli apparati destinati a tutelare l'integrità del territorio di uno [[Stato]], la sicurezza della sua [[popolazione]] e il mantenimento delle sue istituzioni civili.
 
== DescrizioneCaratteristiche ==
=== DefinizioneDescrizione ===
La tutela della sicurezza nell'ambito dei rapporti internazionali viene normalmente svolta dalle [[Forzeforze Armatearmate]], la cui organizzazione è finalizzata a garantire un intervento contro aggressioni provenienti dall'esterno o anche dall'interno dello Stato stesso.
 
In caso di pericolo di aggressione, la dissuasione da atti ostili può essere effettuata anche mediante la sola organizzazione di forze armate, senza il loro effettivo impiego. Alternativa al dispiego di forze armate può essere il ricorso ad attività sostitutive di quelle militari, prima fra tutte l'[[diplomazia|attività diplomatica]]. In questo caso risulta particolarmente importante il ruolo svolto dall'[[Ministero degli Affari Esteri|amministrazione degli affari esteri]].
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== Nel mondo ==
=== Italia ===
AnalogamenteLa a[[Ccstituzione quantodella previsto negli ordinamenti di molti altri Paesi democratici, la [[CostituzioneReubblica Italiana]] rifiuta espressamente la guerra come strumento di aggressione,<ref>[https://www.academia.edu/2462620/Limiti_costituzionali_alluso_della_forza Giampiero Buonomo, Limiti costituzionali all’uso della forza, in Il Parlamento, 1991].</ref>. Lin particolare l'articolo 11 della Costituzione dichiara: ''«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»''
 
A garanzia delle libertà costituzionali, le Forze[[forze Armatearmate italiane]] destinate alla difesa sono organizzate in maniera totalmente apolitica, possono intervenire solo su richiesta dell'autorità politica e non di loro spontanea iniziativa. Ciò si esprime nel principio della subordinazione del potere militare a quello civile, secondo il quale gli organi militari assumono una funzione di mera consulenza tecnica, di preparazione e di esecuzione, al di fuori di qualsiasi condizionamento di parte.
 
Da questo principio consegue una serie di altri principi, contenuti sempre negli articoli della Costituzione:
 
# Le Forzeforze Armatearmate sono sotto il comando del [[Presidente della Repubblica Italiana|Capo dello Stato]], organo che è investito della più larga rappresentatività e che dovrebbe essere al di fuori e al di sopra degli schieramenti politici. (''«Il Presidente della Repubblica [...] ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.»'' Art. 87, nono comma.)
# Le Forzeforze Armatearmate sono al di fuori di ogni condizionamento politico, con il divieto di iscrizione a partiti per i militari di carriera e per i funzionari e gli agenti di polizia. (''«Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.»'' Art. 92, terzo comma).
# L'ordinamento delle Forzeforze Armatearmate è subordinato alla Costituzione e ai suoi principi [[democrazia|democratici]]. (''«L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.»'' Art. 52, terzo comma.)
# Sono vietate le milizie di parte e le milizie locali, anche in osservanza del carattere unitario dello Stato. (''«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.»'' Art. 18, secondo comma.)