Comune (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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QUELLO CHE SI DOVEVA FARE E PUNTO.
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Un '''comune''', nell'[[ordinamento giuridico]] della [[Repubblica Italiana]], è un [[ente locale (ordinamento italiano)|ente locale]] [[Ente territoriale|territoriale]] [[Ente autonomo|autonomo]], che può avere il [[titolo di città]].
 
Formatosi ''praeter legem'' secondo i princìpi consolidatisi nei [[Comune medievale|comuni medievali]], è previsto dall'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 114|art. 114]] della [[costituzione della Repubblica Italiana]]. Può essere suddiviso in [[frazione comunale|frazioni]], le quali possono a loro volta avere un limitato potere grazie a delle apposite assemblee elettive. La disciplina generale è contenuta nel [[decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]] e ha come organi politici il [[consiglio comunale]], la [[giunta comunale]] e il [[sindaco]].QUINDI ADESSO ALZATI E VAI A CAGARE PERCHé SEI UN IGNORANTE.
 
==Descrizione==