Diritto penale: differenze tra le versioni

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=== Unione Europea ===
La giurisprudenza della [[Corte europea dei Diritti dell'Uomo|Corte]] di Strasburgo in diverse occasioni (decisioni 8 giugno 1976, ''Engel e altri contro Paesi Bassi''; 21 febbraio 1984, ''Öztürk contro Germania''; 1º febbraio 2005, ''Ziliberberg contro Moldavia'') ha affermato la natura sostanzialmente penale, ai fini dell’applicazione delle garanzie del [[giusto processo]] (di cui all’[[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell%27uomo'uomo e delle libertà fondamentali#Diritto a un equo processo|art. 6 CEDU]]), di sanzioni pur formalmente qualificate come amministrative nell’ordinamento interno degli Stati, purché sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri (cosiddetti “criteri Engel”) elaborati dalla stessa giurisprudenza sovranazionale per tale riqualificazione. Perché una sanzione debba considerarsi sostanzialmente penale ai sensi della [[CEDU]] occorre che presenti almeno uno di questi caratteri: «la norma che commina la sanzione amministrativa deve rivolgersi alla generalità dei consociati e perseguire uno scopo preventivo, repressivo e punitivo, e non meramente risarcitorio; ovvero la sanzione suscettibile di essere inflitta deve comportare per l’autore dell’illecito un significativo sacrificio, anche di natura meramente economica e non consistente nella privazione della libertà personale»<ref>[[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], sentenza n. 43 del 2017, secondo cui "la giurisprudenza sui cosiddetti “criteri Engel”, come è risaputo, si è sviluppata al fine di «scongiurare che i vasti processi di decriminalizzazione, avviati dagli Stati aderenti fin dagli anni '60 del secolo scorso, potessero avere l’effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli artt. 6 e 7 della CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania)» (sentenza n. 49 del 2015).
 
L’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell’ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri" (''Considerato in diritto'', par. 3.4).</ref>.
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==
* [[Crimine]]
* [[Diritto]]
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[[Categoria:Diritto pubblico]]
[[Categoria:Diritto penale| ]]
[[Categoria:Diritto pubblico]]
[[Categoria:Diritto processuale penale]]