Magistratura italiana: differenze tra le versioni

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L'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 103|art. 103]] prevede comunque giudici speciali, quali i giudici amministrativi, la Corte dei conti e il giudice militare, preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione<!-- deroga? Cov'è scritto che sia una deroga, e non piuttosto una contraddizione?-->. Oltre a questi già esistenti, in ogni caso, non sarà possibile istituirne altri.<!-- una legge non potrebbe precostituire dei giudici straordinari?!-->
 
=== La responsabilità civilegiuridica ===
I magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni; il prncipio della [[responsabilità civile]] dei magistrati ha il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
La responsabilità dei magistrati dà attuazione all'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la [[responsabilità civile]] si estende allo Stato e agli enti pubblici. La magistratura ha però contestato l'applicabilità di questa norma, rivendicando la prevalenza del principio di indipendenza: per questo la magistratura associata, per mezzo secolo, si sentì più tutelata dalla sopravvivenza<ref>Discutibile ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che statuisce quanto segue: "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Ma in proposito prevalse l'interpretazione fondata sulla VII Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana, secondo cui l'ordinamento giudiziario risalente al 1942 non era stato sostituito nel primo cinquantennio repubblicano, ma solo sottoposto a modifiche puntuali; il sistema anteriore alla Costituzione di guarentigie della magistratura, compreso quindi quello sulla limitazione della responsabilità civile, sarebbe stato “salvato ''in saecula saeculorum'' dalla VII disposizione transitoria della Costituzione”: v. [http://www.mondoperaio.net/schiaffi-e-carezze/ L. Covatta, Schiaffi e carezze, Mondoperaio 20 marzo 2015].</ref> della norma del [[Codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile del 1942]], che limitava la responsabilità solo al caso di dolo o colpa grave del magistrato (nonostante si sarebbe anche potuto sostenere che, in virtù dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, con la promulgazione dell'articolo 28 della Costituzione, tutte le norme previgenti sono di fatto state abrogate).
 
La responsabilità dei magistrati dà attuazione all'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la [[responsabilità civile]]essa si estende allo Stato e agli enti pubblici. La magistratura ha però contestato l'applicabilità di questa norma, rivendicando la prevalenza del principio di indipendenza: per questo la magistratura associata, per mezzo secolo, si sentì più tutelata dalla sopravvivenza<ref>Discutibile ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che statuisce quanto segue: "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Ma in proposito prevalse l'interpretazione fondata sulla VII Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana, secondo cui l'ordinamento giudiziario risalente al 1942 non era stato sostituito nel primo cinquantennio repubblicano, ma solo sottoposto a modifiche puntuali; il sistema anteriore alla Costituzione di guarentigie della magistratura, compreso quindi quello sulla limitazione della responsabilità civile, sarebbe stato “salvato ''in saecula saeculorum'' dalla VII disposizione transitoria della Costituzione”: v. [http://www.mondoperaio.net/schiaffi-e-carezze/ L. Covatta, Schiaffi e carezze, Mondoperaio 20 marzo 2015].</ref> della norma del [[Codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile del 1942]], che limitava la responsabilità solo al caso di dolo o colpa grave del magistrato (nonostante si sarebbe anche potuto sostenere che, in virtù dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, con la promulgazione dell'articolo 28 della Costituzione, tutte le norme previgenti sono di fatto state abrogate).
 
A seguito dei referendum tenutisi nel 1987, anche sull'onda dello scandalo dell'arresto di [[Enzo Tortora]]<ref>[http://www.libertiamo.it/2012/02/10/enzo-tortora-quel-referendum-sulla-responsabilita-dei-magistrati/ ''Enzo Tortora, quel referendum sulla responsabilità dei magistrati'' da Libertiamo, 10 febbraio 2012]</ref>, il popolo sancì la responsabilità civile dei magistrati. L'anno successivo il Parlamento approvò la legge 13 aprile 1988 n. 117 (cosiddetta ''legge [[Giuliano Vassalli|Vassalli]]'') in attuazione di quel referendum. La norma di fatto interpretò l'art. 28 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]] nel senso di una responsabilità indiretta, altra corrente giurisprudenziale ipotizza una responsabilità concorrente Stato-magistrato nel senso che questa per entrambi possa essere accertata nell'ambito di un unico e comune procedimento.
 
I magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, ilIl risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati, con la relativa responsabilità disciplinare, sono normati specificatamente dalla legge Vassalli. Essi rispondono penalmente qualora commettano reati nell'esercizio delle loro funzioni.&nbsp;In tale caso chi ha subito il danno per il fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto a un risarcimento, sia nei suoi confronti che nei confronti dello Stato, il quale eserciterà poi eventualmente un regresso nei confronti del primo (art. 13).
 
Essi inoltre rispondono civilmente in caso di [[dolo]], [[colpa (diritto)|colpa]] grave o ''diniego di giustizia'';<ref>Secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117</ref> in tali casi il cittadino potrà esperire l'[[azione legale]] di risarcimento per il danno subito contro lo Stato, il quale a sua volta eserciterà una rivalsa nei confronti del magistrato (responsabilità indiretta del magistrato). Infatti l'art. 2 della sopracitata legge&nbsp;dice testualmente che:
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{{Citazione|[...] Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento [...].}}
 
Complessivamente servono nove gradi giudizio (se prima non incorre la prescrizione): tre gradi per decidere la procedibilità della domanda, altri tre (fino in Cassazione) per chiedere il risarcimento danni allo Stato, successivi tre per la rivalsa dello Stato verso il magistrato che non è decisa nello stesso procedimento in cui si accerta la responsabilità civile di quest'ultimo.
 
Dopo una prima sentenza sul caso ''Traghetti del Mediterraneo''<ref>[https://www.academia.edu/11059271/La_lanterna_che_manca_alla_giustizia_italiana_in_L_Ago_e_il_filo_2013 La lanterna che manca alla giustizia italiana in L'Ago e il filo 2013]</ref>, la [[Corte di giustizia dell'Unione europea]] ha emanato in proposito la sentenza del 24 novembre 2011: con essa, pur non entrando nel merito della responsabilità del magistrato dato che in Italia vige la responsabilità indiretta, ha ritenuto troppo limitativa la necessità della sussistenza della "colpa grave" per poter ottenere risarcimento, evidenziando la necessità di un requisito meno stringente quale la "manifesta violazione del diritto", che è il requisito richiesto dal diritto europeo. In attesa quindi di una riforma della legge 117 del 1988, si potrà far valere la "violazione manifesta del diritto" soltanto nell'applicazione del diritto europeo, e non invece in quello nazionale per il quale continuerà a sussistere la "colpa grave" come requisito minimo.<ref>[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/la-responsabilita-dei-magistrati''La responsabilità dei magistrati'' di Alessandro Paca, da associazionedeicostituzionalisti.it 9 febbraio 2012.]</ref>
 
Con la legge 27 febbraio 2015, n. 18<ref>Primo firmatario e relatore il senatore [[Enrico Buemi]]</ref> si è provveduto a modificare la legge del 1988 eliminando, tra l'altro, l'udienza-filtro<ref>{{Cita web |url=http://www.avantionline.it/2015/02/responsabilita-civile-magistrati-si-alla-legge/#.VVV7m2AuV6B |titolo=Responsabilità civile Magistrati: sì alla legge {{!}} Avanti!<!-- Titolo generato automaticamente --> |accesso=15 maggio 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150518101342/http://www.avantionline.it/2015/02/responsabilita-civile-magistrati-si-alla-legge/#.VVV7m2AuV6B |dataarchivio=18 maggio 2015 |urlmorto=sì }}</ref>. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, il segretario di ''[[Magistratura democratica]]'' Anna Canepa ha in proposito dichiarato: "si tratta di una legge che abbiamo combattuto e che continuiamo a ritenere sbagliata. Ma è giusto anche dire che all'atto pratico non si sta rivelando così disastrosa"<ref>[http://ilmanifesto.info/davigo-ha-parlato-per-se/]</ref>.
 
Non vi sono norme speciali per l'ordinamento penale. essa è operativa nei casi di dolo e colpa grave del magistrato, ma sempre mediante il meccanismo generale della responsabilità indiretta dello Stato e della successiva, eventuale rivalsa dello Stato verso il magistrato responsabile.
 
== Personale ==