Patti Lateranensi: differenze tra le versioni

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[[File:Firma dei Patti Lateranensi.jpg|thumb|upright=1.4|Il momento della firma dei trattati.]]
 
I '''Patti Lateranensi''' sono gli accordi sottoscritti tra il [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]] e la [[Santa Sede]] l'11 febbraio [[1929]]. Sottoposti a revisione nel 1984, essi regolano ancor oggi i [[Relazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede|rapporti fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede]]. Ai Patti si deve l'istituzione della [[Città del Vaticano]] come [[Stato sovrano|Stato indipendente]] e la riapertura dei rapporti fra Italia e Santa Sede dopo la loro interruzione nel 1870.
<br />{{portale|cattolicesimo|Città del Vaticano|Diritto|Fascismo|Italia}}
 
La necessità dei Patti Lateranensi si colloca nell'ambito storico della [[questione romana]]. Nel 1870, con la [[Presa di Roma]], il Regno d'Italia aveva annesso quanto rimaneva degli [[Stato Pontificio|Stati della Chiesa]], ponendo fine al potere temporale dei [[Papa|Papi]]. Lo stesso anno, Papa Pio IX promulgò l'enciclica ''[[Respicientes ea]]'', in cui delineò la visione che degli eventi aveva la Santa Sede: l'Italia era un invasore e occupante illegittimo, il Papa era prigioniero dello Stato Italiano, e gli Stati Pontifici andavano restituiti, sia perché presi ''contra legem'', sia perché il Pontefice non poteva esercitare con sicurezza e libertà la propria autorità religiosa, senza la sovranità su un territorio indipendente.<ref>{{Cita web|url=https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/epistola-encyclica-respicientes-ea-1-novembris-1870.html|titolo=Enciclica Respicientes ea (Roma, 1º novembre 1870)|sito=w2.vatican.va|accesso=2019-07-26}}</ref>
 
L'Italia delineò unilateralmente i suoi rapporti con la [[Chiesa cattolica|Chiesa]] e la Santa Sede nel 1871, con la cosiddetta «[[legge delle Guarentigie]]», che Papa [[Papa Pio IX|Pio IX]] non riconobbe mai, appunto in quanto unilaterale, né lo fecero i suoi successori.<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-delle-guarentigie/|titolo=guarentigie, legge delle nell'Enciclopedia Treccani|sito=www.treccani.it|accesso=2017-04-27}}</ref> Al contrario, Pio IX nel 1874 [[Non expedit|interdisse la partecipazione dei cattolici alla politica italiana]]. Questo divieto venne gradualmente alleggerito, per poi essere annullato del tutto nel 1919. Con il passare dei decenni, si introdusse fra gli ecclesiastici l'idea che era impossibile aspettarsi una restituzione ''tout-court'' degli Stati Pontifici, ma la sovranità su uno Stato in miniatura avrebbe comunque consentito al Papa di agire liberamente. Il desiderio di [[Papa Pio XI]] di salvaguardare giuridicamente la libertà d'azione della Chiesa dopo l'avvento del Fascismo, assieme a quello del dittatore [[Benito Mussolini|Mussolini]] di incanalare nel movimento fascista il cattolicesimo nazionale, portarono alla firma dei Patti Lateranensi.<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it//enciclopedia/questione-romana_(Enciclopedia-Italiana)|titolo=ROMANA, QUESTIONE in "Enciclopedia Italiana"|sito=www.treccani.it|lingua=it-IT|accesso=2019-07-26|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160304060250/http://www.treccani.it/enciclopedia/questione-romana_(Enciclopedia-Italiana)/|dataarchivio=4 marzo 2016|urlmorto=sì}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it//enciclopedia/questione-romana_(Dizionario-di-Storia)|titolo=romana, questione in "Dizionario di Storia"|sito=www.treccani.it|lingua=it-IT|accesso=2019-07-26|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190713042116/http://www.treccani.it/enciclopedia/questione-romana_(Dizionario-di-Storia)/|dataarchivio=13 luglio 2019|urlmorto=sì}}</ref>
 
I Patti presero il nome del [[Palazzo del Laterano|Palazzo di San Giovanni in Laterano]] in cui furono firmati. Li sottoscrissero il [[Segretario di Stato (Santa Sede)|Cardinale Segretario di Stato]] [[Pietro Gasparri]] per la [[Santa Sede]] e [[Benito Mussolini]], in quanto [[Capo del governo primo ministro segretario di Stato]] del [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]].<ref name=":0">{{Cita web|url=http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html|titolo=Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al concordato lateranense|sito=www.vatican.va|accesso=2017-04-27}}</ref>
 
==Il contenuto dei Patti==
I Patti Lateranensi consistono in tre distinti documenti:
 
*il '''Trattato''' riconosce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano;
* la '''Convenzione finanziaria''' che prevedeva un risarcimento di 750 milioni di lire a beneficio della Chiesa; regolava cioè le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive. È stata inoltre prevista l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate e il risarcimento di "''1 miliardo e 750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidati al 5 per cento al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire''"<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html#CONVENZIONE_FINANZIARIA Patti Lateranensi, Sezione Convenzione Finanziaria su Vatican.va]</ref> per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale;
*il '''Concordato''' che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]], sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). Il rapporto precedente (regolato dalla [[Legge delle Guarentigie]]), nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa da parte dell'Italia. Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma cioè il Papa. Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul [[matrimonio]] e il [[divorzio]] conformi a quelle della [[Chiesa cattolica|Chiesa cattolica di Roma]] e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento del cattolicesimo quale [[religione di Stato]] in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'[[insegnamento della religione cattolica]], già presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse. Il capoverso dell'articolo 1 del Concordato riconosceva anche il carattere sacro della città di [[Roma]], sostituito, all'articolo 2.4 degli [[accordi di villa Madama]], dal riconoscimento del "particolare significato che Roma, sede vescovile del [[Sommo Pontefice]], ha per la cattolicità"<ref>M. Madonna, ''Da Roma città sacra a Roma città aperta. L'art. 1 cpv. del Concordato del Laterano dal 1929 alla fine della Seconda Guerra Mondiale'', Milano : Vita e Pensiero, Jus : rivista di scienze giuridiche. MAG. AGO., 2003, p. 365.</ref>.
[[File:Vatican City Map 1929.jpg|upright=1.6|thumb|Mappa della [[Città del Vaticano]] nel [[1929]].]]
 
==Cenni storici==
I Patti Lateranensi non furono gli unici accordi stipulati negli anni successivi alla [[Prima guerra mondiale]] tra il Vaticano e stati esteri, nell'ottica di rendere libera la professione della religione cattolica e di ridare un ruolo diplomatico di primo piano al papato. Tra gli altri vi furono accordi con la [[Repubblica di Lettonia (1919-1940)|Lettonia]] (stipulato nel [[1922]]), con la [[Baviera]] ([[1924]]), con la [[Seconda Repubblica di Polonia|Polonia]] ([[1925]]) con la [[Lituania]] e con la [[Regno di Romania|Romania]] (entrambi stipulati nel [[1927]]), con la [[Prussia]] (stipulato nel [[1929]]), con il [[Repubblica di Baden|Baden]] ([[1932]]) e con la [[Germania nazista]] (nel [[1933]]).<ref>Grignola Antonella e Ceccoli Paolo, ''Atlante della religione: nel nome di Dio'', Demetra Edizioni, 2001, ISBN 88-440-2288-5, p. 231</ref>
 
La connessione dei Patti lateranensi con la linea d'indirizzo segnata dai precedenti Concordati fu notata sin dal 1929, come risposta alla critica secondo cui il Papato aveva barattato il suo potere temporale ed il grandioso imprigionamento nel quale ha prosperato per quasi sessant'anni, in cambio di vantaggi di interesse della sola chiesa italiana<ref>"In una parola, che il Vaticano ha sacrificato la sua missione universale ai suoi interessi peculiarmente italiani": André Géraud,[https://www.foreignaffairs.com/articles/1929-07-01/lateran-treaties-step-vatican-policy ''The Lateran Treaties: a Step in Vatican Policy'' Foreign Affairs, July 1929].</ref>.
 
===Gli accordi politici===
I Patti Lateranensi (la «Conciliazione») tra Stato e Chiesa nel 1929 per la risoluzione della "[[Questione romana]]" si conclusero in maniera soddisfacente per le parti in causa. L'inizio di trattative segrete avvenne grazie all'iniziativa di tre zelanti sacerdoti: padre [[Giovanni Genocchi]] dei [[Missionari del Sacro Cuore di Gesù]], don [[Giovanni Minozzi]] e [[Giovanni Semeria]], fondatori dell'[[Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia|O.N.M.I.]]. Quest'ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra Stato e Chiesa. Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei quali padre Genocchi si incaricò di portare all'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, il risultato del loro lavoro. L'alto prelato della [[Curia romana]] rimase "trasecolato" per tale iniziativa personale dei tre sacerdoti.
 
Finalmente il 26 agosto [[1926]] furono designati ufficiosamente e informalmente due incaricati: uno dal governo [[Benito Mussolini|Mussolini]] e l'altro da parte di [[papa Pio XI]].
 
Per la prima volta figura l'avvocato concistoriale [[Francesco Pacelli]] quale plenipotenziario per il Vaticano, fratello di [[Papa Pio XII|Eugenio Pacelli]], futuro segretario di Stato prima e papa Pio XII poi. Da parte italiana fu scelto [[Domenico Barone]].
 
L'11 febbraio ricorreva il 71º anniversario della prima apparizione di [[Nostra Signora di Lourdes]]; la scelta di firmare il concordato in quell'occasione intendeva rimarcare la soddisfazione da parte vaticana per i nuovi patti e poteva avere altri significati politici. Il 13 febbraio 1929 Pio XI tenne un discorso a un'udienza concessa a professori e studenti dell'[[Università Cattolica del Sacro Cuore]], che passò alla storia per un passaggio in cui [[Benito Mussolini]] è indicato come «un uomo [...] che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare<ref name=VogliamoAnziTutto>[http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290213_vogliamo-anzitutto.html Allocuzione di Sua Santità Pio XI ai professori e agli studenti dell'Università cattolica Sacro Cuore di Milano «Vogliamo anzitutto», 13 febbraio 1929.]</ref>»: {{citazione|Le condizioni dunque della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri, previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa in Italia. Dunque per far luogo al Trattato dovevano risanarsi le condizioni, mentre per risanare le condizioni stesse occorreva il Concordato. E allora? La soluzione non era facile, ma dobbiamo ringraziare il Signore di avercela fatta vedere e di aver potuto farla vedere anche agli altri. La soluzione era di far camminare le due cose di pari passo.
 
E così, insieme al Trattato, si è studiato un Concordato propriamente detto e si è potuto rivedere e rimaneggiare e, fino ai limiti del possibile, riordinare e regolare tutta quella immensa farragine di leggi tutte direttamente o indirettamente contrarie ai diritti e alle prerogative della Chiesa, delle persone e delle cose della Chiesa; tutto un viluppo di cose, una massa veramente così vasta, così complicata, così difficile, da dare qualche volta addirittura le vertigini. E qualche volta siamo stati tentati di pensare, come lo diciamo con lieta confidenza a voi, sì buoni figliuoli, che forse a risolvere la questione ci voleva proprio un Papa alpinista, un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le ascensioni più ardue; come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un Papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perché di libri e documenti, è evidente, si è dovuto consultarne molti. Dobbiamo dire che siamo stati anche dall'’altra parte nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi.
E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l'incontro di molti e nobili assecondamenti, siamo riusciti « tamquam per medium profundam eundo » a conchiudere un Concordato che, se non è il migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio.|[[Pio XI]], allocuzione ''Vogliamo anzitutto''<ref name=VogliamoAnziTutto/>}}
[[File:Ceiling in the church of Notre Dame de la Defense in Montreal.jpg|thumb|Il famoso affresco di [[Guido Nincheri]] nella Chiesa della Madonna della Difesa a Montreal che celebra i Patti Lateranensi, dove sono raffigurati Pio XI e Mussolini (a cavallo)]]
Il 23 maggio 1929 cominciò il dibattito in [[Senato]] per la ratifica dei Patti Lateranensi, dibattito concluso il 25 maggio con un voto a favore, al termine di vivaci discussioni e polemiche anche all'esterno del Senato stesso. Sei senatori votarono contro l'approvazione: fra essi [[Benedetto Croce]]. Anche la Camera dei deputati votò l'approvazione dei Patti, ma vi furono due dissenzienti, anche se la Camera era formata completamente da elementi del Partito fascista. Lo scambio delle ratifiche avvenne con una solenne cerimonia in una saletta dei Palazzi apostolici, con Mussolini, che vestiva l'uniforme diplomatica con la [[feluca (copricapo)|feluca]], ricevuto con tutti gli onori. Era il 7 giugno 1929. Dopo un'ora dalla partenza di questi dal Vaticano, alle dodici in punto, entrarono in vigore i Patti, e nacque lo [[Stato della Città del Vaticano]], con lo scambio delle consegne tra i Carabinieri, che subito dopo lasciarono l'ex territorio italiano passato al Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta uniforme. Il clima era di grande cordialità e di amicizia.
 
Alle ore zero dell'indomani, 8 giugno, entrarono in vigore le sei leggi principali del nuovo Stato, promulgate dal Pontefice subito dopo il mezzogiorno del giorno 7, fra cui la Legge Fondamentale, che all'art. 1 prevede che il Sommo Pontefice è [[sovrano]] dello [[Stato della Città del Vaticano]].
 
===L'inserimento nella Costituzione===
[[File:Mussolini- pope- king flag 55.png|thumb|Immagine commemorativa. Da sinistra verso destra, [[Vittorio Emanuele III di Savoia]], [[Papa Pio XI]] e [[Benito Mussolini]]. ]]
Nel [[1948]] i Patti furono riconosciuti [[Costituzione della Repubblica Italiana|costituzionalmente]] nell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 7|articolo 7]], con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, in tal caso la revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale.<ref name=":1">{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/la-rilevanza-costituzionale-dei-patti-lateranensi-tra-ordinamento-fascista-e-carta-repubblicana_(Cristiani-d'Italia)/|titolo=La rilevanza costituzionale dei Patti Lateranensi tra ordinamento fascista e Carta repubblicana in "Cristiani d'Italia"|sito=www.treccani.it|accesso=2017-04-27}}</ref>
 
L'articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da parte della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]]. Con le sentenze n. 30 e 31 depositate il primo marzo [[1971]]<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0030s-71.html Consulta Online - Sentenza n. 30 del 1971]</ref><ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0031s-71.html Consulta Online - Sentenza n. 31 del 1971]</ref>, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, i Patti Lateranensi devono essere modificati col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto. Inoltre, le disposizioni dei Patti possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime solo se contrastano con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (Corte cost. 16/1982, 18/1982).<ref name=":1" />
 
Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 8|8]] della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 19|19]] e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 20|20]] della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli.<ref name=":1" />
 
===La revisione del 1984: il nuovo concordato===
{{vedi anche|Accordo di Villa Madama}}
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel [[1984]], fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la [[religione di Stato]] della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al ''[[Accordo di Villa Madama|nuovo Concordato]]'' venne firmata a [[Villa Madama]], a [[Roma]], il 18 febbraio dall'allora [[presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio]] [[Bettino Craxi]], per lo Stato italiano, e dal cardinale [[Agostino Casaroli]], Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il [[clero]] cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale [[IRPEF]], attraverso il meccanismo noto come [[otto per mille]] e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano.<ref name=":2">{{Cita web|url=http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/accordo_indice.html|titolo=Governo Italiano - Le intese con le confessioni religiose|sito=presidenza.governo.it|lingua=it|accesso=2017-04-26}}</ref>
 
Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa nei riguardi dell'Italia.<ref name=":2" />
 
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Pontefice. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del [[matrimonio]], si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che nelle scuole si potesse richiedere l'esenzione dall'ora di religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia restò curriculare , mancando l'occasione di rendere al contrario facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia: la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione prima dell'inizio dell'anno scolastico.<ref name=":2" />
 
==Il dibattito politico sull'abolizione del Concordato==
Non può essere proposto un [[Referendum in Italia|referendum]] per l'abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate a essi perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i [[trattato internazionale|trattati internazionali]]. Come prevede l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 7|art. 7]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], ''«le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale»'': ciò significa che le modifiche bilaterali possono essere adottate con [[legge ordinaria]], mentre, argomentando ''a contrario'', quelle unilaterali richiedono il [[Rigidità della costituzione#Forme di rigidità costituzionale|procedimento aggravato]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 138|art. 138]] Cost. Nulla vieta, peraltro, che tale legge ordinaria o [[Legge costituzionale|costituzionale]] sia proposta dal corpo elettorale, in quanto l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 71|art. 71]] Cost., nel disciplinare l'[[Legge di iniziativa popolare|iniziativa legislativa del popolo]], non menziona alcuna restrizione riguardante l'una o l'altra fonte del diritto.
Dopo gli accordi di Villa Madama alcuni costituzionalisti<ref>{{Cita web|url=http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/digiovine01.html|titolo=Associazione Italiana dei Costituzionalisti|sito=archivio.rivistaaic.it|accesso=2017-04-27|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170427101153/http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/digiovine01.html|dataarchivio=27 aprile 2017|urlmorto=sì}}</ref> ritengono che si sia rafforzata la tesi che il Concordato possa essere sottoposto a referendum, non avendo la valenza di un vero e proprio trattato internazionale fra stati ma solo di accordo con una confessione religiosa<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/patti-lateranensi/|titolo=Patti lateranensi nell'Enciclopedia Treccani|sito=www.treccani.it|accesso=2017-04-27}}</ref>.
 
===Dibattito sulla possibilità di recesso unilaterale===
Oltre all'accordo bilaterale e alla modifica costituzionale unilaterale, esiste una terza strada, cioè la denuncia unilaterale del concordato e la dichiarazione di un governo di non rispettare più il trattato con paese estero (possibilità che non può essere reclamata ai sensi dell'art. 4 della [[Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati|Convenzione di Vienna]] trattandosi di trattato firmato precedentemente a questa), per precisa scelta politica (dettata, ad esempio, dalla convinzione che la Chiesa avrebbe violato il trattato con alcune ingerenze politiche); inoltre, introducendo ad esempio il [[divorzio (ordinamento civile italiano)|divorzio]] o sottraendo alla legislazione ecclesiatica, come prescrive l'articolo 11 del Trattato Lateranense, la giurisdizione sul controverso caso delle [[Radio Vaticana#Controversie sulle emissioni|antenne di Radio Vaticana]] poi rimosse, come stabilito dalla [[Corte suprema di cassazione]]<ref>{{Cita web|url=http://www.radicalparty.org/en/node/5056485|titolo=Radio Vaticana / Radicali: Bene la sentenza della Cassazione, ma il Concordato va abolito|sito=radicalparty.org|data=4 ottobre 2003|accesso=7 giugno 2015}}</ref>, lo Stato italiano si sarebbe già distaccato da alcuni punti dei Patti, ritenuti ormai superati: a quel punto resterebbe il riferimento in Costituzione, ma ''de facto'' non ci sarebbe più la legge ordinaria e il vincolo del trattato con Stato estero.
 
Tale scelta potrebbe essere contestata dalla controparte per violazione del [[diritto internazionale]] o dalla [[Corte Costituzionale]] (la quale può comunque abolire parti di leggi collegate al Concordato, se vengono giudicate in contrasto con l'ordinamento e lo spirito della Costituzione: prima del 1984, quando era ancora in vigore la norma sulla religione di Stato, vi fu la sentenza n. 117 del 2 ottobre 1979 che abolì il "giuramento su Dio", che legittimò l'ateismo attivo e delegittimò nei fatti lo status della religione cattolica come "sola fede dello Stato"<ref>{{Cita web|url=http://www.uaar.it/ateismo-e-legislazione-italiana|titolo=Ateismo e legislazione italiana|sito=Uaar.it|accesso=7 giugno 2015}}</ref>) e sarebbe comunque al limite della forzatura giuridica essendo presente il riferimento nell'articolo 7 (ciò non impedisce che possa venire fatto, vista l'impossibilità di obbligare un governo estero a rispettare un trattato)<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/sovranita/|titolo=sovranità nell'Enciclopedia Treccani|sito=www.treccani.it|accesso=2017-04-27}}</ref>, anche se è già accaduto, sia per paesi esteri (la [[Francia]] con lo stesso Vaticano e con la [[NATO]]) e anche in Italia.
Tuttavia come ebbe a pronunciarsi lo stesso Pio XI con il noto ''[[simul stabunt vel simul cadent]]'', non molto tempo dopo la ratifica dei Patti, a seguito della crisi dei rapporti tra Chiesa e Governo italiano guidato da Mussolini, un eventuale recesso unilaterale riaprirebbe inevitabilmente la crisi nei rapporti tra i due stati derivante dalla [[Questione Romana]] conclusasi ufficialmente con la firma del trattato (art.26).
 
Il cosiddetto [[Relazioni bilaterali tra Italia e Libia#Il trattato di Bengasi .282008.29|trattato italo-libico]] venne sconfessato e sospeso durante la [[Prima guerra civile in Libia|guerra civile libica]], nonostante fosse stato ratificato dal Parlamento e quindi divenuto fonte del diritto (come prescritto dalla Costituzione che riconosce i trattati ratificati).<ref>{{Cita web|url=http://www.uaar.it/laicita/concordato#05|titolo=Concordato|sito=Uaar.it|accesso=7 giugno 2015}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.radioradicale.it/la-presidenza-della-camera-ha-bloccato-una-mozione-radicale-per-la-denuncia-del-trattato-lateranense-in-seguito-al-furto-dellior|titolo=La presidenza della camera ha bloccato una mozione radicale per la denuncia del trattato lateranense in seguito al furto dell'ior|sito=Radio Raciale.it|accesso=7 giugno 2015|data=21 ottobre 1982|autore=Teodori Massimo|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150614094234/http://www.radioradicale.it/la-presidenza-della-camera-ha-bloccato-una-mozione-radicale-per-la-denuncia-del-trattato-lateranense-in-seguito-al-furto-dellior|dataarchivio=14 giugno 2015|urlmorto=sì}}</ref>
 
La dottrina giuridica rimane combattuta e incerta sulla possibilità, per questo la maggioranza dei giuristi risulta sostenere le prime due soluzioni rispetto alla terza.
 
==Note==
<references/>
 
==Voci correlate==
* [[Accordo di Villa Madama]]
* [[Assegno di congrua]]
* [[Concordato]]
* [[Chiesa cattolica]]
* [[Città del Vaticano]]
* [[Donazione di Costantino]]
* [[Potere temporale]]
* [[Presa di Roma]]
* [[Santa Sede]]
* [[Stato Pontificio]]
* [[Zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia]]
 
==Altri progetti==
{{interprogetto|q=Patti lateranensi|preposizione=sui}}
 
==Collegamenti esterni==
* Testi integrali delle due versioni del Concordato Lateranense - [http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html 1929] e [http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html 1984]
* {{cita web|http://www.radioradicale.it/scheda/272732/lanniversario-del-concordato-intervista-al-vicepresidente-della-camera-rocco-buttiglione|''70 anni di Concordato''. Intervista a Radio Radicale con il filosofo Rocco Buttiglione}}
*[https://www.youtube.com/watch?v=oT_e2ttK0Xw Convegno “A trent'anni dal nuovo Concordato (1984-2014)”] [[Mondoperaio]] 12/02/2014
* {{cita news|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20121231213325/http://archiviostorico.corriere.it/2009/febbraio/06/Quando_Papa_non_piu_prigioniero_co_9_090206001.shtml|titolo=Quando il Papa non fu più prigioniero. I Patti che posero fine alla Questione romana|autore=Ernesto Galli Della Loggia|pubblicazione=Corriere della Sera|data=6 febbraio 2009|p=44|accesso=25 febbraio 2019|dataarchivio=31 dicembre 2012}}
 
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[[Categoria:Questione romana]]