Eversione dell'asse ecclesiastico: differenze tra le versioni

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Sintassi
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Le due leggi di liquidazione dell'asse ecclesiastico furono approvate nel 1866 e nel 1867:
 
# Con il Regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 fu tolto il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le [[Congregazione religiosa|congregazioni religiose]] regolari, ai conservatori ed i ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico. I beni, mobili o immobili, di proprietà degli enti soppressi furono incamerati dal [[demanio]] statale, tranne le eccezioni espressamente previste (ad es. immobili destinati ad uso di culto). Per la gestione del patrimonio immobiliare fu creato il Fondo per il culto (oggi [[Fondo Edifici di Culto]]). Anche i beni immobili degli enti non colpiti dal provvedimento dovettero essere iscritti nel libro del [[debito pubblico]] e convertiti in rendita, al tasso del 5%. Gli introiti erano gestiti dal Fondo per il Culto. Fu inoltre sancita l'incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere immobili, fatte salve le [[parrocchia|parrocchie]], le sedi episcopali, i [[seminario|seminari]] e gli edifici destinati al culto. In questo modo, «una grande quantità di fondi rurali fu messa all'asta pubblica in tutt'Italia; moltissime chiese non parrocchiali furono chiuse al culto e convertite in usi civili; monasteri e conventi furono convertiti in scuole e carceri»<ref>D. Massè, ''Cattolici e Risorgimento'', Ed. Paoline, 1961, p. 154.</ref>. Ogni forma di opposizione all'incameramento dei beni e ogni inventario consegnato incompleto poteva essere punita dalla legge<ref>{{Cita|Scaraffia|p. 223}}.</ref>. Secondo Gianpaolo Romanato questi articoli «capovolgono la realtà, facendo della vittima un potenziale colpevole» e rivelano «il carattere sostanzialmente vessatorio della legge»<ref>Gianpaolo Romanato, ''Le leggi antiecclesiastiche negli anni dell'unificazione italiana'', in ''Studi storici dell'Ordine dei Servi di Maria'', LVI-LVII (2006-2007), p. 13</ref>.
# Con la legge 15 agosto 1867, n. 3848 vennero soppressi indistintamente tutti gli enti ecclesiastici, sia quelli morali sia quelli per scopo di culto: diocesi e [[Istituto religioso|istituti di vita consacrata]], ed anche i capitoli delle chiese cattedrali e di quelle collegiate. Furono soppressi in quanto ritenuti superflui dallo Stato per la vita religiosa del Paese. Da tale provvedimento restarono esclusi solamente i seminari, le [[cattedrale|cattedrali]], le parrocchie, i [[canonicato|canonicati]], le [[fabbriceria|fabbricerie]] e gli ordinariati. Agli enti sopravvissuti venne imposta una tassa straordinaria del 30%, che aggravò pesantemente la loro condizione finanziaria.