Latitanza: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
m Annullate le modifiche di 176.200.28.206 (discussione), riportata alla versione precedente di Patinho
Etichetta: Rollback
Riga 1:
{{L|diritto|settembre 2010}}{{Organizzare|Buona parte della voce tratta della differenza tra latitante e catturando, potrebbe essere opportuno spostare la voce a un titolo più generale in cui trattare entrambi i concetti (e le differenze tra di loro)}}
 
La '''latitanza''', così l'art 296 del [[Codice di procedura penale italiano (1988)|''Codice di procedura penale'' (cpp) italiano]], è la situazione in cui viene a trovarsi colui, detto latitante, che "volontariamente si sottrae all'attivitàalla didattica (lezioni o[[custodia tirocini)cautelare]], allaagli presenza[[arresti in una qualsiasi bibliotecadomiciliari]], alleal attività[[divieto ludichedi oespatrio]], a qualsivoglia formaall'[[obbligo di apparizionedimora]] pubblicao alload scopoun diordine preparare uno ocon piùcui esamisi adispone casala propria[[carcerazione]]".
 
== Generalità ==