Interdizione giudiziale: differenze tra le versioni

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{{nota disambigua|l'istituto del diritto penale|Interdizione legale}}{{L|diritto|dicembre 2019}}{{W|diritto|dicembre 2019}}
L''''interdizione''', nel [[diritto civile]] [[italia]]no, è il provvedimento con il quale il [[maggiorenne]] (o il [[minore emancipato]]) perde la [[capacità d'agire,]] ossia la capacità di compiere [[Atto giuridico|atti giuridici]], al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.
 
== Presupposti ==
L'interdizione è disciplinata dall'art. 414 e seguenti del [[codice civile italiano|codice civile]] che recita: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale [[infermità di mente]] che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Il provvedimento stesso è subordinato alla verifica di un'[[infermità di mente]] abituale che comporti un'[[incapacità]] di provvedere ai propri interessi. Abituale deve ritenersi pure lo stato di incapacità mentale inframmezzato da momenti di piena capacità di agire: i cosiddetti "lucidi intervalli". A seguito dell'interdizione l'incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione. La sua posizione è equiparata a quella del [[minorenne|minore]] e, al pari di quest'ultimo, è nominato, dal [[Giudice tutelare]], un soggetto che provveda a rappresentare, e quindi sostituire, l'interdetto nella cura dei suoi interessi: il [[tutore (diritto)|tutore]] ([http://www.leggeonline.info/search.php?q=424&c=3&submit=Cerca art. 424, co.1] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304121308/http://www.leggeonline.info/search.php?q=424&c=3&submit=Cerca |date=4 marzo 2016 }}).
 
L'interdizione ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza ([[s:Codice civile/Libro I/Titolo XII#Art. 421 Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione|art. 421]]) e può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti ([[s:Codice civile/Libro I/Titolo XII#Art. 429 Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione|art. 429]]) ma non dell'interdetto stesso.<br />La sentenza di revoca produce effetto solo dopo il passaggio in giudicato e in seguito a essa si riacquisisce interamente la [[capacità di agire]]; salvo il caso in cui si accerti un'infermità meno grave, in questo caso l'interdizione diventa [[inabilitazione]]<ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/wp-content/uploads/Manuale_Guida_Breve_amministrazione_di_sostegno.pdf|titolo=Guida comparativa all'Amministratore di Sostegno|data=29 settembre 2010|accesso=28 settembre 2010}}</ref>.
 
Ne consegue che tutti gli [[Atto giuridico|atti]] compiuti dopo la sentenza sono [[Annullabilità (diritto civile)|annullabili]] (art. 427]), mentre quelli antecedenti la sentenza sono annullabili secondo le condizioni stabilite per gli atti dell'[[Incapacità#Vari tipi di incapacità|incapace naturale]] (art. 428).
 
Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004<ref>[http://amministratoridisostegno.com/legge-9-gennaio-2004-n-6/ Legge istitutiva dell'Amministratore di sostegno<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> è stato novellato il titolo XII del libro I del c.c. introducendo al capo I l'istituto dell'[[amministrazione di sostegno]].