Motivazione (diritto): differenze tra le versioni
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La '''motivazione''', nel diritto italiano, è l'enunciazione dei motivi in fatto e in diritto che precedono l'emanazione di un [[atto giuridico]] con l'esposizione chiara delle [[norma (diritto)|norme]] di [[legge]] e dei princìpi di diritto.
La necessità della motivazione è prevista nei casi di atti amministrativi e in casi di atti giuridici come garanzia ad una
== I principi costituzionali ==
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== La motivazione negli atti politici ==
La motivazione è obbligatoria anche in alcuni atti politici o costituzionali, come il rinvio di un decreto legge al [[Parlamento]] o lo scioglimento di un [[consiglio regionale (Italia)|consiglio regionale]]. La motivazione è prevista anche nelle [[mozione di sfiducia|mozioni di sfiducia]] al governo ed in altri atti compresi nel [[potere legislativo]], ma per l'attività legislativa in sé stessa non è previsto alcun obbligo<ref>L'eccezione che conferma questa regola è nelle pronunce della [[Corte costituzionale]] sull'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione per il [[decreto-legge]]: essa, con le sentenze nn.
==Note==
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{{Interprogetto|etichetta=motivazione|wikt=motivazione}}
==Collegamenti esterni==
* {{Collegamenti esterni}}
*{{cita web|1=http://appinter.csm.it/incontri/relaz/8056.pdf|2=“La motivazione in fatto e in diritto della decisione penale, ed il controllo da parte del giudice di legittimità|formato=pdf|urlmorto=sì}}
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