Motivazione (diritto): differenze tra le versioni

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La '''motivazione''', nel diritto italiano, è l'enunciazione dei motivi in fatto e in diritto che precedono l'emanazione di un [[atto giuridico]] con l'esposizione chiara delle [[norma (diritto)|norme]] di [[legge]] e dei princìpi di diritto.
 
La necessità della motivazione è prevista nei casi di atti amministrativi e in casi di atti giuridici come garanzia ad una responsabilità dei poteri pubblici.
 
== I principi costituzionali ==
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== La motivazione negli atti politici ==
La motivazione è obbligatoria anche in alcuni atti politici o costituzionali, come il rinvio di un decreto legge al [[Parlamento]] o lo scioglimento di un [[consiglio regionale (Italia)|consiglio regionale]]. La motivazione è prevista anche nelle [[mozione di sfiducia|mozioni di sfiducia]] al governo ed in altri atti compresi nel [[potere legislativo]], ma per l'attività legislativa in sé stessa non è previsto alcun obbligo<ref>L'eccezione che conferma questa regola è nelle pronunce della [[Corte costituzionale]] sull'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione per il [[decreto-legge]]: essa, con le sentenze nn.  171/2007 e 128/2008, ha statuito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità) ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi.</ref>.
 
==Note==
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==Collegamenti esterni==
* {{Collegamenti esterni}}
*{{cita web|1=http://appinter.csm.it/incontri/relaz/8056.pdf|2=“La motivazione in fatto e in diritto della decisione penale, ed il controllo da parte del giudice di legittimità|formato=pdf|urlmorto=sì}}