Accordo di programma: differenze tra le versioni
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Nel [[diritto amministrativo]] italiano un '''accordo di programma''' è una [[convenzione (diritto)|convenzione]] tra enti territoriali (regioni, province o comuni) ed eventualmente altre amministrazioni pubbliche
Introdotto dall'art. 27 della L. 142/1990, ma con precedenti in alcune normative settoriali degli anni '80, l'accordo di programma è ora disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Secondo il predetto art. 34 si può ricorrere
Il [[procedimento]] per la conclusione dell'accordo è promosso dal [[Presidente della Giunta regionale|presidente della regione]], dal [[presidente della provincia]] o dal [[sindaco]], in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate,
L'accordo, qualora adottato con [[decreto]] del presidente della regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce il permesso a costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. Infatti, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal [[consiglio comunale]] entro trenta giorni a pena di decadenza.
L'accordo di programma può prevedere procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi
Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla [[Presidenza del Consiglio dei Ministri]],
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