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Nel [[diritto amministrativo]] italiano un '''accordo di programma''' è una [[convenzione (diritto)|convenzione]] tra enti territoriali (regioni, province o comuni) ed eventualmente altre amministrazioni pubbliche madiantemediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, pubblicheinterventi eo programmi di intervento infrastrutture.
 
Introdotto dall'art. 27 della L. 142/1990, ma con precedenti in alcune normative settoriali degli anni '80, l'accordo di programma è ora disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
 
Secondo il predetto art. 34 si può ricorrere a all'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti.
 
Il [[procedimento]] per la conclusione dell'accordo è promosso dal [[Presidente della Giunta regionale|presidente della regione]], dal [[presidente della provincia]] o dal [[sindaco]], in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita'modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Ne segue che in un accordo di programma una delle parti deve essere necessariamente una regione, una provincia o un comune (cd. ''soggetti necessari'').
 
Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
 
L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'è "approvato" con [[atto giuridico|atto]] formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e'è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Nonostante il termine utilizzato dal legislatore, non si tratta di approvazione in senso proprio, giacchè all'organo che emana il relativo non è concessa alcuna [[discrezionalità amministrativa|discrezionalità]] in ordine all'emanazione: è un atto dovuto di esternazione, che conferisce efficacia esterna all'accordo.
 
L'accordo, qualora adottato con [[decreto]] del presidente della regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce il permesso a costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. Infatti, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal [[consiglio comunale]] entro trenta giorni a pena di decadenza.
 
MedianteAttraverso l'accordo di programma si procede all'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti. In tal caso l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita'utilità, indifferibilita'indifferibilità ed urgenza delle opere (che, peraltro, cessa di avere [[efficacia (diritto)|efficacia]] se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta inoltre la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere oggetto dello stesso; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
 
L'accordo di programma può prevedere procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
 
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sonocompetono svolti daad un collegio (''collegio di vigilanza'') [[presidente|presieduto]] dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonchè dal [[prefetto (ordinamento italiano)]] del capoluogo della regione o dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
 
Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla [[Presidenza del Consiglio dei Ministri]], a cui spetta la convocazione della conferenza. Il collegio di vigilanza è in questo caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta nel collegio di vigilanza tutte le amministrazioni statali o enti pubblici nazionali partecipanti.
 
{{portale|diritto}}