Counseling: differenze tra le versioni

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m →‎In Italia: Correggo: nome della professione, non del professionista
→‎In Italia: ci si riferisce alla professione, non all'attività.
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In [[Italia]] l'attività di counseling è svolta dallo [[psicologo]] - come atto tipico della propria professione<ref>{{cita web|autore=Consiglio Nazionale Ordine Psicologi|wkautore=CNOP|url=http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf|titolo=La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici|data=5 giugno 2015|accesso=13 settembre 2018|pagina=3|formato=PDF}}</ref><ref>{{cita web|autore=Consiglio Nazionale Ordine Psicologi|wkautore=CNOP|url=http://www.psy.it/a-proposito-di-counseling-e-di-consensus-la-forza-dei-fatti.html|titolo=A proposito di counseling e di consensus: la forza dei fatti|accesso=1º gennaio 2019|pagina=3}}</ref> - e dal counselor.
 
Il counselingcounselor è una professione non organizzata, ovvero priva di una legge istitutiva e di un [[ordine professionale]]. A seguito del varo da parte del parlamento della legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"<ref>{{cita web|url=http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-26&atto.codiceRedazionale=13G00021&elenco30giorni=true|titolo= Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ''Disposizioni in materia di professioni non organizzate''|accesso=5 febbraio 2013}}</ref> il counselor è stato inserito tra le professioni intellettuali,<ref>Ex art. 1, comma 2, Legge 14 gennaio 2013, n. 4</ref> per esercitare le quali non è necessario seguire alcun iter specifico. La normativa lascia al singolo professionista la facoltà di qualificarsi professionalmente intraprendendo un percorso privato di certificazione professionale presso un'associazione professionale di categoria<ref>Ex art. 7, comma 1, Legge 14 gennaio 2013, n. 4</ref> o attraverso la cosiddetta autoregolamentazione volontaria.<ref>Ex art. 6, comma 1, Legge 14 gennaio 2013, n. 4</ref> Da un punto di vista pubblicistico chiunque può dichiararsi "counselor" senza alcun obbligo di formazione specifica.
 
Con una nota del 24 marzo [[2014]] il [[Ministero della Salute]], su richiesta del [[Ministero dello Sviluppo Economico]], ha verificato che l'esame dei documenti e del sito internet di una nota associazione di counseling non evidenziava interferenze con le attività riservate per Legge agli esercenti le professioni sanitarie.<ref>{{cita web|autore=Ministero della Salute|url=http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/20140324_parere_ministero_salute.pdf|titolo=Legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Dichiarazione presentata ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 2, comme 7. "AssoCounseling".|data=24 marzo 2014|accesso=18 aprile 2014|sito=AssoCounseling|formato=PDF}}</ref>