Commissione parlamentare: differenze tra le versioni

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Una '''commissione parlamentare''' è un [[collegio]] endorganico, composto da un numero di parlamentari incaricati di esaminare una determinata materia o una singola questione, attribuita alla sua competenza dal regolamento, da una delibera o, in alcuni casi dalla legge. Il più delle volte, le commissioni parlamentari sono composte da un certo numero di parlamentari secondo criterio proporzionale, calcolato rispetto ai numeri dell'organo maggiore (il ''plenum'').
{{nota disambigua|le commissioni parlamentari europee|Commissioni del Parlamento europeo}}
==Funzioni==
{{L|politica|arg2=diritto|maggio 2013}}
Le commissioni che siedono in permanenza, nei [[parlamenti]] moderni, sono quelle che svolgono i lavori funzionali alla procedura legislativa e preparano le sessioni nelle assemblee plenarie: sono diventati, nel corso del XX secolo, organi essenziali nel funzionamento quotidiano delle Camere dei parlamenti, in particolare per lo sviluppo delle politiche pubbliche; svolgono inoltre un ruolo nel monitoraggio dell'attività del governo e nella consultazione pubblica sulle varie questioni che guidano la società.
 
Nel complesso ci sono tre sistemi diversificati di commissioni, in Europa: comitati ''ad hoc'' come nel Regno Unito e in Irlanda, comitati specializzati per materia (Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera) e commissioni specializzate con diverse funzioni (ad esempio in Francia).
 
==In Italia==
 
{{Citazione|Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.|Articolo 72, comma I e II, [[Costituzione della Repubblica Italiana]]}}
 
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Il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto<ref>{{cita web|url=http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo1.html|titolo=Articolo 72 comma III, Costituzione della Repubblica Italiana|accesso=10 gennaio 2014}}</ref>.
 
=== Procedimenti legislativi ===
==== Commissione in sede referente ====
 
È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo. La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie.
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In ogni caso, secondo quanto prevede l'art 72 costituzione ultimo comma, le camere sono vincolate ad adottare tale procedura per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Sono queste le materie coperte da "riserva all'assemblea" di cui all'art. 72,ultimo comma, Cost. A queste, tuttavia, vanno aggiunti due ulteriori casi: è prevista, infatti, la procedura ordinaria con commissione in sede referente anche nell'ipotesi di rinvio presidenziale motivato delle leggi alle Camere e nel caso di conversione dei decreti-legge.
 
==== Commissione in sede legislativa o deliberante ====
 
Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria [[deliberazione parlamentare|deliberazione]]. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, al Senato è decisa dal suo Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea (art. 35 R.S.); alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea (art. 92 R.C.D,).
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Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di legge), ci sono limiti procedurali: il [[Governo]] o un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di rimessione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.
 
==== Commissione in sede redigente ====
Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della [[Costituzione]], dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima. Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.
 
==== Commissione in sede consultiva ====
La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.
 
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I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito; se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.
===Procedimenti informativi o di controllo===
Con le modifiche parlamentari successive al 1971, "le opposizioni si sono viste attribuire alcune garanzie: in primo luogo, più ampie possibilità conoscitive e di controllo, come l’introduzione del ''[[question time]]'' per interrogazioni al presidente del Consiglio ed in commissione, o la possibilità di chiedere relazioni tecniche all’esecutivo per garantire maggiore incisività nell’attività di istruttoria. Questo, non tanto per favorire, come in passato, la cogestione delle funzioni parlamentari, quanto per dotare la minoranza di strumenti atti a vigilare sull’operato della maggioranza"<ref>C. De Micheli e L. Verzichelli, ''Il Parlamento'', Bologna, [[Il Mulino]], 2004, pp. 191-193.</ref>. Ciò ha inciso anche sulla funzione consultiva, estendendola agli schemi di decreto delegato prima della definitiva emanazione, ovvero, in ambiti esterni al procedimento legislativo, alle proposte di [[nomina]] di spettanza del [[Governo]].
 
A tal proposito, "in base alla legge n. 14/1978, la richiesta di parere alle competenti commissioni parlamentari deve indicare i motivi che giustificano la scelta secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli incarichi precedentemente svolti, e, specularmente, il parere parlamentare deve essere motivato anche in relazione «ai fini e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico». Nella prassi i dati forniti dal governo sono spesso sommari, e le commissioni devono sollecitare ulteriori informazioni ritenute necessarie per esprimere un parere, ottenendo peraltro risposte reticenti e incomplete. Benché possano attivare in proprio procedure informative, le commissioni non sono tuttavia autorizzate – secondo l’orientamento della presidenza di entrambe le Camere che fa proprio un parere della giunta per il regolamento – a procedere direttamente all’[[Audizione parlamentare|audizione]] del designato, sostanzialmente per evitare che il parlamento tenda per questa via a vincolare il designato a determinati indirizzi"<ref>G. Endrici, ''Il potere di scelta. Le nomine tra politica e amministrazione'', Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 54-55.</ref>.
 
=== Commissioni permanenti ===
==== Camera dei deputati ====
Nella XVII legislatura sono istituite, presso la [[Camera dei deputati]]<ref>[http://www.camera.it/48 Elenco delle commissioni permanenti] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110522115749/http://www.camera.it/48 |date=22 maggio 2011 }} sul sito della Camera dei deputati.</ref>, le seguenti commissioni permanenti:
{{Div col|cols=2|small=yes}}
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</div>
 
=== Commissioni bicamerali ===
{{S sezione|politica}}
Sono Commissioni parlamentari previste dalla legge e composte da Senatori e da Deputati, nel rispetto del principio di proporzionalità<ref>[[Carlo Chimenti]], ''ORGANI BICAMERALI FUNZIONALITÀ DEL PARLAMENTO. Contributo a una discussione'', Il Politico, Vol. 42, No. 1 (MARZO 1977), pp. 151-166.</ref>; se previsto dalla legge, vi deve essere assicurata anche la rappresentanza di tutti i gruppi.<ref>[http://leg16.camera.it/740] sul sito della [[Camera dei deputati]]</ref>
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quando è stato annunciato che non si sarebbe continuato con l'esame del disegno di legge<ref>[http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2013/12/13/Riforme-Brunetta-governo-stoppa-tutto_9774865.html Riforme: Brunetta, governo stoppa tutto] su ansa.it</ref><ref>[http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/13/riforme-istituzionali-brunetta-il-governo-rinuncia-al-comitato-dei-saggi/812742/ Riforme istituzionali, Brunetta: “Il governo rinuncia al comitato dei saggi"] su ilfattoquotidiano.it</ref>.
 
==== Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali ====
===== Commissioni attive =====
 
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===== Commissioni non più esistenti =====
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==== Commissioni consultive ====
===== Commissioni attive =====
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|+Commissione parlamentare per la semplificazione
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|}
 
===== Commissioni non più esistenti =====
 
==== Commissioni d'inchiesta bicamerali ====
{{Vedi anche|Commissione parlamentare d'inchiesta}}
===== Commissioni attive =====
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|+[[Commissione parlamentare antimafia|Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere]]
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Presidente [[Francesca Puglisi]]
 
===== Commissioni non più esistenti =====
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|+Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
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|}
 
==== Commissioni miste ====
===== Commissioni attive =====
===== Commissioni non più esistenti =====
==In Europa==
{{notavedi disambigua|le commissioni parlamentari europeeanche|Commissioni del Parlamento europeo}}
===Francia===
L'avvento del parlamentarismo inglese in Francia ha permesso lo sviluppo di un nuovo concetto di commissioni parlamentari, specifico per la Francia, dove nel periodo rivoluzionario si giunse all'onnipotenza dei comitati della [[Convenzione]], i veri detentori del potere. Come sottolinea Eugène Pierre , "dal 1792 al 1795, i comitati della Convenzione furono i veri depositari del potere esecutivo". In reazione agli eccessi della Convenzione, nella seconda Repubblica si finirà con il vietare le commissioni per paura di vederle acquisire troppo potere. Solo nel 1902, nella Terza Repubblica, una risoluzione della Camera dei deputati adottò un sistema di commissioni permanenti. Infine, ispirata dalla volontà di istituire un "parlamentarismo razionalizzato", la Quinta Repubblica ha cercato di raggiungere un equilibrio: dà delle commissioni parlamentari una definizione che appare come una sintesi di modelli precedenti: numerosi articoli della Costituzione dell'ottobre 1958 - e in particolare l'articolo 43 - sono dedicati alle commissioni con funzione legislativa; si prevede in sostanza il ricorso in linea di principio alle commissioni speciali istituite ''ad hoc'' per l'esame preparatorio dei testi legislativi, nonché una limitazione a sei - per assemblea - del numero di commissioni permanenti.
 
==Negli Stati Uniti d'America==
Esiste una previsione di legge che tutela le commissioni parlamentari del Congresso USA, estendendo ad esse la tutela contro lo spergiuro<ref>https://www.nbcnews.com/politics/congress/5-people-who-lied-congress-what-happened-them-n941936</ref>.
== Note ==
{{Note strette}}