Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

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== La fase istruttoria ==
=== Introduzione: il codice in vigore ===
Il processo si svolse secondo il rito previsto dal [[codiceCodice di procedura penale italiano del 1930]].<ref group="Nota al testo">Il Codice di procedura penale del 1930 fu sostituito nel 1989 dall'attuale Codice, ma continuò a essere applicato fino alla conclusione del processo (1992).</ref> In sintesi, esso prevedeva che le indagini e la raccolta delle [[Prova (diritto)|prove]] nei confronti degli indagati venissero effettuate in gran parte dal [[giudice istruttore]]. Altre indagini (di solito di minore importanza) erano svolte dal [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]].
 
Conclusa tale attività, il giudice istruttore, in base al materiale probatorio raccolto, tramite un'ordinanza-sentenza poteva disporre il [[proscioglimento]] oppure il [[rinvio a giudizio]] di ogni indagato. In questo secondo caso, veniva celebrato un processo, dove a rappresentare l'accusa non andava però il giudice istruttore, ma il pubblico ministero. Il processo aveva dunque in gran parte il compito di saggiare la correttezza delle conclusioni cui era giunto il giudice istruttore.<ref name=istrutt>Ayala 2008, pp. 18-19.</ref>