Indagini preliminari: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 35:
In tali ipotesi, la notifica dell'avviso è prevista a pena di nullità: in caso di mancata notifica, cioè, la richiesta di rinvio a giudizio e la citazione diretta a giudizio sono nulli.
Per converso, l'indagato non verrà a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico e, dunque, si troverà de plano imputato, qualora il PM richieda al GIP l'emissione di un decreto penale di condanna (il PM può richiedere l'emissione di tale provvedimento qualora ritenga che debba applicarsi soltanto una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva): in tal caso, la persona nei cui confronti si sono svolte le indagini avrà conoscenza dell'apertura di un procedimento penale a suo carico solo a seguito della notifica del decreto penale di condanna
L'avviso di conclusione delle indagini è notificato all'indagato e al suo difensore (eventualmente nominato d'ufficio) e contiene:
|