Legge di iniziativa popolare: differenze tra le versioni

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<ref> [http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/costituzionale/leggeelettorale4.htm Legge 25 maggio 1970, n. 352] </ref>
link a Corte di Cassazione e ad iniziativa riservata (nel caso uno sappia cos'è quest'ultima è pregato di spiegarcelo...)
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La '''legge di iniziativa popolare''' è un [[istituto giuridico|istituto]] legislativo relativo all'[[iniziativa legislativa]], presente anche in [[Italia]], mediante il quale i cittadini possono, attraverso una raccolta di firme, presentare al [[Parlamento]] (o ad un ente amministrativo locale, come la [[Regione]]) un [[progetto di legge]], affinché questo sia poi discusso e votato.
 
In Italia il numero di firme necessarie alla presentazione di una ''legge di iniziativa popolare'' varia a seconda dell'istituzione, come anche tra regione e regione: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in [[Parlamento]], è necessario raccogliere almeno 50mila firme, e presentare tale proposta alla [[Corte di Cassazione]].
 
"''Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli''" (art.71 della [[Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione]]). Gli art.48 e 49 della successiva [[legge]] [[25 maggio]] [[1970]], n.352,<ref> [http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/costituzionale/leggeelettorale4.htm Legge 25 maggio 1970, n. 352] </ref> stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato ad uno dei Presidenti delle due Camere, il quale lo presenta alla Camera di competenza, la quale deve verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta.
Non ci sono limiti se non quelli previsti per l'[[iniziativa riservata]].
 
Così come il [[referendum]], l'iniziativa popolare è istituto di [[democrazia diretta]].