Dottrina Mitterrand: differenze tra le versioni

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Questa prassi era basata su dichiarazioni orali di Mitterrand, e - secondo vari giuristi - si poneva in contrasto con le obbligazioni internazionali della Francia derivanti dalla vigenza di svariati trattati. Nel caso di rifugiati italiani, tale prassi veniva giustificata con una presunta "non conformità" della [[Anni di piombo#Le leggi speciali|legislazione italiana]] agli standard europei, soprattutto per quanto concerneva le leggi speciali, l'uso della carcerazione preventiva e il rapporto con i [[Collaboratore di giustizia|collaboratori di giustizia]].
 
Il presidente si opponeva a certi aspetti della legislazione anti-terrorismo approvata in Italia negli anni '70 e '80, che crea lo status di "collaboratore di giustizia" (noto comunemente come ''pentito''), simile alalla legislazione ''crown witness'' inglesenel Regno Unito o al [[Programma protezione testimoni|Witness Protection Program]] negli Stati Uniti, in cui è consentito a persone accusate di crimini di diventare testimoni per lo Stato e, eventualmente, di ricevere una riduzione della pena e una protezione.
 
La legislazione italiana prevedeva inoltre che, se un imputato fosse in grado di esercitare la sua difesa tramite i suoi avvocati, un processo tenutosi in ''[[contumacia]]'' non avrebbe avuto bisogno di essere ripetuto se questi fosse stato alla fine arrestato. La procedura italiana in ''contumacia'' è stata confermata dalla [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] (CEDU).