Dottrina Mitterrand: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 9:
Questa prassi era basata su dichiarazioni orali di Mitterrand, e - secondo vari giuristi - si poneva in contrasto con le obbligazioni internazionali della Francia derivanti dalla vigenza di svariati trattati. Nel caso di rifugiati italiani, tale prassi veniva giustificata con una presunta "non conformità" della [[Anni di piombo#Le leggi speciali|legislazione italiana]] agli standard europei, soprattutto per quanto concerneva le leggi speciali, l'uso della carcerazione preventiva e il rapporto con i [[Collaboratore di giustizia|collaboratori di giustizia]].
Il presidente si opponeva a certi aspetti della legislazione anti-terrorismo approvata in Italia negli anni '70 e '80, che crea lo status di "collaboratore di giustizia" (noto comunemente come ''pentito''), simile
La legislazione italiana prevedeva inoltre che, se un imputato fosse in grado di esercitare la sua difesa tramite i suoi avvocati, un processo tenutosi in ''[[contumacia]]'' non avrebbe avuto bisogno di essere ripetuto se questi fosse stato alla fine arrestato. La procedura italiana in ''contumacia'' è stata confermata dalla [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] (CEDU).
|