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→‎Unione europea: atto del 1976
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==Unione europea==
La ratifica da parte di ogni Stato membro è necessaria per l'entrata in vigore di un trattato., Dallastipulato ratifica delldall'ultimoUnione Statocon membroStati all'entrataterzi a nome di tutti gli Stati membri<ref>Il caso del [[CETA]] rientra in vigorequesta solitamentetipologia trascorredi unaccordi, annotipologia che avrebbe incluso, se concluso, anche il [[Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti]].</ref>.
 
Diverso è il caso in cui gli stessi organi di un'[[organizzazione internazionale]] fungono da conferenza diplomatica e stipulano accordi internazionali tra gli Stati parte: nel caso della [[Comunità economica europea]] avvenne per l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al [[Parlamento europeo]] a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976<ref>«La peculiarità della veste in cui agivano i componenti del Consiglio delle Comunità europee fu tale che la decisione recava soltanto la raccomandazione agli Stati membri, mentre il contenuto della raccomandazione era nell’atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976. Tale peculiarità si ripercosse nel meccanismo di adattamento seguito nel nostro ordinamento: se si fosse considerato l’atto di Bruxelles un accordo in forma semplificata, vi sarebbe dovuto essere solo un ordine interno di esecuzione; ma la materia era lungi dal fuoriuscire dall’ambito per il quale l’articolo 80 Cost. prescrive la forma solenne di stipula delle obbligazioni internazionali. Ecco perché il Ministero degli esteri prescelse la formula della legge meramente formale, che, dopo l’esame parlamentare (relatore alla camera [[Aldo Moro]]), sfociò nella legge 6 aprile 1977, n. 150: essa conteneva sì l’ordine di esecuzione dell’atto del 20 settembre 1976, ma non l’autorizzazione alla ratifica, non essendovi propriamente alcun trattato internazionale cui apporre la firma del [[Capo dello Stato]]. Il titolo della legge fu perciò un più anodino “Approvazione ed esecuzione dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti dell’assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data”; all’articolo 1, di conseguenza, non vi fu la consueta formula “è autorizzata la ratifica dell’atto…”, ma semplicemente “è approvato l’atto…”»: G. Buonomo, ''
Le incompatibilità (per ora inviate per motivi di salute) che bloccano l'ingresso al Parlamento europeo'', Diritto e Giustizia (ed. ''on line''), 2/8/2003.</ref>.
 
==Altre tipologie giuridiche==