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== Nel mondo ==
=== Italia ===
La novazione è disciplinata dall'articolo [[s:
Per parlare di novazione è necessario che da ambo le parti vi sia volontà esplicita di mutare l'obbligazione in essere; pertanto perché essa possa validamente configurarsi devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali:
* l'indicazione dell'obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova (tecnicamente ''obligatio novanda'')
Per quanto riguarda invece gli effetti verso terzi, l'[[s:
{{Citazione|La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualoraperò si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).|Codice civile, articolo 1300}}
La ''novazione soggettiva'' è il negozio che estingue l'obbligazione d'origine e ne crea al contempo una nuova avente per soggetto passivo un nuovo obbligato (tecnicamente, l'''aliquid novi'' riguarda un nuovo soggetto).
Tale fattispecie - se non nella forma - negli effetti ha un'efficacia pari a quello della successione liberatoria (subentro) nel debito, che si realizza mediante [[delegazione]] (assunzione di un terzo, cosiddetto ''delegante'', dell'impegno da parte del debitore di pagare un'obbligazione al creditore), dell'[[
Al riguardo, l'articolo [[s:
==Voci correlate==
* [[Accollo (diritto)]]
* [[Espromissione]]
{{Controllo di autorità}}
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