Referendum (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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Questo tipo di consultazione si è svolto per la prima volta nell'ottobre 2001 e aveva come oggetto la legge costituzionale numero 3 del 2001 con cui veniva modificato l'intero titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Un secondo referendum ex art. 138 Cost. si è svolto nel giugno 2006 e aveva ugualmente come oggetto una legge modificatrice dello stesso titolo quinto.
 
La caratteristica sostanziale di questa consultazione sta non solo nell'atto normativo - costituzionale - oggetto di essa, ma anche nei soggetti che richiedono il voto popolare. Per ciò che riguarda il referendum del giugno 2006 quest'ultimo aveva come oggetto una legge costituzionale posta in essereapprovata dalla maggioranza di centro-destra durante la [[XIV legislatura della Repubblica Italiana|XIV Legislatura]] e la richiesta della consultazione popolare proveniva da quelle fazioniformazioni politiche che al momento dell'approvazione parlamentare erano all'opposizione e quindi in minoranza. In sostanza nel caso appena descritto vi è un sostanziale riscontro delle tesi dottrinali sposate in questo capitolo: è infatti possibile vedere chiaramente come il referendum abbia svolto una funzione di garanzia per le minoranze rimaste sconfitte nelle more delle votazioni parlamentari, consentendo loro di opporsi per far valere i rispettivi interessi.
 
È invece diverso il caso della consultazione svoltasi nell'ottobre 2001 la quale fu richiesta non solo dalle minoranze ma anche a opera di quelle stesse forze politiche (di centro-sinistra) che avevano voluto la legge stessa. Furono infatti presentate due richieste di referendum: l'una da parte del centro-destra ([[Enrico La Loggia (1947)|Enrico La Loggia]], [[Alfredo Mantica]] e [[Roberto Castelli]]); l'altra da parte del centro-sinistra ([[Gavino Angius]], [[Roberto Napoli]] e [[Maurizio Pieroni]]).
 
È invece diverso il caso della consultazione svoltasi nell'ottobre 2001 la quale fu richiesta non solo dalle minoranze ma anche a opera di quelle stesse forze politiche (di centro-sinistra) che avevano voluto la legge stessa.
Appare quindi problematico definire la funzione svolta e quale natura abbia la consultazione su una legge di revisione costituzionale quando sia stata richiesta, anche o soltanto, da quelle stesse forze politiche che, essendo in maggioranza al momento dell'approvazione, hanno voluto la legge oggetto di referendum. Innanzi a casi di questo genere non sembra che possa trovare applicazione la tesi che attribuisce alla consultazione la funzione di tutelare le minoranze dai mutamenti costituzionali ove questi non abbiano incontrato un largo consenso in aula tale da escludere l'opposizione delle minoranze mediante il referendum.