Adattamento del diritto italiano al diritto internazionale: differenze tra le versioni

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L<nowiki>'</nowiki>'''adattamento del diritto italiano al diritto internazionale''' è un [[procedimento]] attraverso il quale il diritto di un ordinamento statale ''si adegua'' ala disposizioni del [[diritto dell'ordinamento internazionale]] o comunque di un ordinamento sovranazionale. In particolare, con l'evoluzione dell'ordinamento dell'[[Unione europea]], l'adattamento del diritto interno al diritto comunitario è diventata una questione di primaria importanza nell'attività dottrinale e giurisprudenziale.
 
In particolare, con l'evoluzione del [[diritto dell'Unione Europea]], l'adattamento del diritto interno al diritto comunitario è diventata una questione di primaria importanza nell'attività dottrinale e giurisprudenziale.
Altro espediente per ottenere l'ingresso di norme di un ordinamento diverso all'interno di un ordinamento statale è il ''rinvio'', che opera nel campo del [[diritto privato internazionale]] (la materia, un tempo regolata dagli articoli 17-31 delle [[Disposizioni preliminari al Codice Civile]], ora è trattata dalla legge 218/1995).<ref>[[Vezio Crisafulli]], ''Lezioni di Diritto costituzionale'', vol. I - Introduzione al Diritto costituzionale italiano, CEDAM, Padova, 1970 (II ed. riveduta e accresciuta).</ref>
 
== Contesto ed evoluzione storica del concetto ==
Ha senso parlare di adattamento solo nell'ottica dell'impostazione "dualistica", ossia di separazione tra l'ordinamento di uno Stato e quello internazionale. Infatti, sostenendo l'opposta tesi "monistica", non ci sono problemi a ritenere le norme di diritto internazionale direttamente efficaci all'interno dello Stato che ne abbia ratificato l'efficacia.<ref>Peraltro l'autorevole giurista austriaco [[Hans Kelsen]], sostenitore dell'impostazione "monistica" e della superiorità del diritto internazionale su quelli statali, riteneva che la ratifica di un trattato da parte di uno Stato fosse elemento perfettivo del procedimento di conclusione del trattato. Vedi [[Antonio D'Atena]], ''Lezioni di Diritto costituzionale'', p. 178, Giappichelli, Torino, 2012 (III ed.).</ref>
 
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Il ''dispositivo automatico'' invece opera come un "trasformatore permanente" (secondo la definizione del giurista [[Tomaso|Perassi]]<ref>{{Cita libro|autore=Perassi Tomaso|titolo=Lezioni di diritto internazionale|anno=1957|editore=|città=Padova|p=29|pp=|ISBN=}}</ref>), producendo un continuo rinvio (senz'altro mobile) "automatico, completo, immediato e continuo".<ref>Vezio Crisafulli, ''op. cit.'', p. 69.</ref> Nell'ordinamento italiano questo dispositivo è costituito dall'articolo 10 comma 1 della Costituzione: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale ''generalmente riconosciute''". La disposizione fa dunque esplicito riferimento al solo ambito del diritto internazionale "generale", con esclusione del diritto internazionale "pattizio", per cui la dottrina maggioritaria e la prassi ritengono sempre necessario l'adattamento mediante ordine di esecuzione (o procedimento ordinario).
 
AltroUna espedientetecnica legislativa per ottenere l'ingresso di norme di un ordinamento diverso all'interno di un ordinamento statale è il ''rinvio'', che opera nel campo del [[diritto privato internazionale]] (la materia, un tempo regolata dagli articoli 17-31 delle [[Disposizioni preliminari al Codice Civile]], ora è trattata dalla legge 218/1995).<ref>[[Vezio Crisafulli]], ''Lezioni di Diritto costituzionale'', vol. I - Introduzione al Diritto costituzionale italiano, CEDAM, Padova, 1970 (II ed. riveduta e accresciuta).</ref>
 
=== La tesi di Joseph Schmitt e Rolando Quadri ===
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La prassi non segue comunque questa linea di pensiero, benché sostenuta ancora da autorevole dottrina.<ref>[[Antonio D'Atena]], ''op. cit.'', pp. 188 ss.</ref> Peraltro la tesi Quadri sarebbe rafforzata dall'intervento del legislatore costituzionale nell'ambito della riforma del Titolo V del 2001, con il nuovo articolo 117 comma 1 che recita: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
 
== La dottrina sull'adattamento delle norme [[Unione europea|europee]]dell'UE ==
La dottrina ha sempre ritenuto i trattati CE di valore superiore alla legge, vuoi in base a un'interpretazione dell'art. 11 della [[Costituzione]], vuoi per un principio di specialità "sui generis" basata sulla "presunzione di conformità" ai trattati internazionali.
Il percorso della giurisprudenza è stato più travagliato.