Ministro della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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I ministri possono essere preposti a un [[ministero della Repubblica Italiana|ministero]], nel qual caso sono detti ''ministri segretari di stato'' o ''ministri con portafoglio'' o semplicemente ''ministri''; se non lo sono allora sono detti ''ministri senza portafoglio'' e sono comunque membri del Consiglio dei ministri e possono essere preposti a particolari strutture organizzative (ad esempio ai [[dipartimento|dipartimenti]] della Presidenza del Consiglio). Va notato che la dizione "ministro segretario di stato", che risale al periodo monarchico (quando i ministri segretari di stato si contrapponevano ai ''ministri di stato'', titolari di una carica puramente onorifica) non è stata ripresa dalla Costituzione repubblicana e, quindi, viene usata solo nella prassi.
 
Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono stabilite per legge (art. [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 95|95]] Cost.).
 
I ministri segretari di stato sono coadiuvati da ''sottosegretari di stato'' e da ''vice ministri''.
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==Responsabilità==
Secondo l'art. [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 95|95]] della Costituzione, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La responsabilità può essere politica, amministrativa e penale.
 
Politicamente i ministri sono [[responsabilità politica|responsabili]] verso il Parlamento, che può votare la [[mozione di sfiducia|sfiducia]] al Governo o, anche, a singoli ministri, oltre che verso il Presidente del Consiglio.
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La responsabilità amministrativa, per la quale sussiste la [[giurisdizione]] della [[Corte dei conti]], sorge a seguito di [[danno erariale]], diretto (sofferto cioè dall'ente di appartenenza, lo Stato) o indiretto (sofferto da un privato che, in conseguenza di ciò, è stato risarcito dallo Stato), ed è disciplinata secondo le regole valide per la generalità dei funzionari e agenti pubblici.
 
Quanto alla [[diritto penale|responsabilità penale]], in passato, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i ministri erano giudicati dalla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] in una particolare composizione; dopo la [[legge costituzionale|riforma]] dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 96|articolo 96]] della Costituzione, intervenuta nel [[1989]], sono invece sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del [[Senato della Repubblica]] (se [[senatore|senatori]] o estranei al [[Parlamento]]) o della [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]] (se [[deputato|deputati]]), che possono negarla quando ritengano che le ipotizzate violazioni della legge penale siano giustificate, entro certi limiti, dal supremo interesse della [[Repubblica Italiana|Repubblica]]: «a chi reputa incostituzionale l’insindacabilità della valutazione parlamentare, si contrappone chi considera tale insindacabilità come la riaffermazione della sovranità politica che, a determinate condizioni, può o deve poter sottrarre allo Stato di diritto la potestà d’imperio, sebbene possa apparire una reviviscenza della teoria e della pratica del governo illimitato. La Corte costituzionale, chiamata a decidere nei conflitti d’attribuzione insorti a riguardo tra magistratura e Camere, sembra inclinare a riconoscere l’insindacabilità purché congruamente motivata e rispettosa dei diritti inalienabili»<ref>[[Pietro Di Muccio]], [https://ildubbio.news/ildubbio/2019/12/20/sui-reati-dei-ministri-non-ce-certezza-inchieste-politica-maggioranze-e-consulta-si-incrociano/ ''Sui reati dei ministri non c’è certezza: inchieste, politica, maggioranze e Consulta si incrociano'', Il Dubbio news], 20 dicembre 2019.</ref>.
==Note==
<references/>