Telebiella: differenze tra le versioni
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Nel frattempo, il ministero delle Poste ha atteso inutilmente il termine del 1º giugno; i titolari non ottemperano l'ordine, quindi viene eseguito il decreto: il cavo che collega l'emittente alla rete cittadina viene reciso.
Telebiella avvia una coraggiosa battaglia legale: Sacchi si fa denunciare<ref>Per l'occasione,
La Corte Costituzionale accoglie buona parte delle motivazioni di Sacchi. Con la sentenza n. 225 del 1974<ref>http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0225s-74.html</ref> dichiarò sulla televisione via cavo l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del "Testo unico", che riservano allo Stato il monopolio televisivo. Con successiva sentenza n. 226 del 1974<ref>http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0226s-74.html</ref> liberalizzava la collocazione sul territorio nazionale dei ripetitori di reti televisive estere ([[France 2|Antenne 2]], [[Telemontecarlo]], [[RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana]] e [[TV Koper-Capodistria]]).
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