Telebiella: differenze tra le versioni

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Nel frattempo, il ministero delle Poste ha atteso inutilmente il termine del 1º giugno; i titolari non ottemperano l'ordine, quindi viene eseguito il decreto: il cavo che collega l'emittente alla rete cittadina viene reciso.
 
Telebiella avvia una coraggiosa battaglia legale: Sacchi si fa denunciare<ref>Per l'occasione, è un suo amico chesi è s'incaricòincaricato di sporgere la denuncia.</ref> per violazione delle norme in materia postale (perché contravvengono al monopolio assegnato alla RAI). La sua vicenda va sui giornali nazionali: tutti gli organi d'informazione parlano di "Telebiella denunciata". Il caso viene ulteriormente ampliato quando il [[Pretore (ordinamenti moderni)|Pretore]], Giuliano Grizi, interrompe il procedimento nei confronti del Sacchi, e in qualità di ''giudice a quo'' solleva dubbio di incostitituzionalità alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]]<ref>Telebiella fa ricorso anche alla [[Corte di giustizia delle Comunità europee|Corte di Giustizia Europea]], impugnando la legittimità del monopolio televisivo italiano. La sentenza è sfavorevole, ma influenza grandemente l'iter del ricorso alla Corte costituzionale, che portò alla sentenza 226 del 1974.</ref>.
 
La Corte Costituzionale accoglie buona parte delle motivazioni di Sacchi. Con la sentenza n. 225 del 1974<ref>http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0225s-74.html</ref> dichiarò sulla televisione via cavo l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del "Testo unico", che riservano allo Stato il monopolio televisivo. Con successiva sentenza n. 226 del 1974<ref>http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0226s-74.html</ref> liberalizzava la collocazione sul territorio nazionale dei ripetitori di reti televisive estere ([[France 2|Antenne 2]], [[Telemontecarlo]], [[RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana]] e [[TV Koper-Capodistria]]).