Tribunale in composizione monocratica (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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== Disciplina generale ==
L'art 33 ter del cpp stabilisce che la riserva di collegialità debba essere espressamente prevista dal legislatore: ''Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis cpp o da altre disposizioni di legge''.
 
Il [[procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica]] è disciplinato dal libro VIII del [[codice di procedura penale italiano]].
 
== Competenza ==