Tribunale di sorveglianza: differenze tra le versioni

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==Composizione==
Il tribunale di sorveglianza (fino al [[1986]] denominato sezione) ha competenza territoriale su ciascun distretto di [[Corte d'appello (Italia)|corte d'appello]]. È organo collegiale e specializzato, composto da quattro membri: due sono magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni; 2 sono esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.
 
È organo collegiale e specializzato, composto da quattro membri: due sono magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni; 2 sono esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.
 
La diversa composizione del collegio dà luogo a nullità della pronuncia. Le decisioni del tribunale di sorveglianza sono impugnabili tramite [[Ricorso per cassazione (ordinamento penale italiano)|ricorso per cassazione]].
 
==Procedura L'attività ==
Il tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. In primo grado è competente in tema di concessione e di revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive. Come giudice di appello, il tribunale decide le impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
 
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== Voci correlate ==
* [[Magistrato di sorveglianza]]
* [[Ordinamento penitenziario italiano]]
 
{{Giurisdizione in Italia}}